Prova testimoniale non ammessa se le allegazioni sul motivo oggettivo sono generiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18072 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specifiche allegazioni in fatto sui presupposti del legittimo esercizio del potere di recesso rende superflua l’ammissione delle prove testimoniali articolate sul punto. L’omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile per cassazione solo se ha determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo e se la prova non ammessa è idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. La declaratoria di genericità delle allegazioni è logicamente incompatibile con il requisito di decisività delle prove non ammesse. Il controllo sull’ammissibilità e sulla rilevanza delle prove resta, in via esclusiva, del giudice del merito.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente addetto a servizi di vigilanza. A fondamento del recesso aveva indicato la perdita di commesse nel corso dell’ultimo biennio e l’impossibilità di impiegare il lavoratore per scarsità di servizi. Il lavoratore impugnava il licenziamento. Il giudice di primo grado lo dichiarava illegittimo.
La Corte d’appello respingeva il reclamo della società, confermando la decisione con diversa motivazione. La società ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, lamentando la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado e reiterate in reclamo. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva rilevato la genericità della motivazione posta a base del recesso e il difetto di allegazioni della società, onerata di dimostrare il giustificato motivo oggettivo. La datrice di lavoro non aveva specificato quali clienti avessero revocato le commesse, quante ore avessero ad oggetto e in che date fossero avvenute le revoche.
Quanto all’unica allegazione specifica, la revoca della commessa Enel, i giudici di appello avevano accertato che essa risaliva a due anni prima del licenziamento e che la comunicazione di recesso era indirizzata non alla datrice di lavoro ma ad altra società del gruppo, senza che emergesse alcun subappalto o affidamento dei servizi alla resistente. Difettava così la prova del nesso eziologico tra la perdita della commessa e il recesso.
Su queste premesse la Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La mancanza di specifiche allegazioni sui presupposti del potere di recesso, statuizione non censurata, ha reso superflua l’ammissione delle prove testimoniali articolate dalla società. La stessa Corte ribadisce che spetta in via esclusiva al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 29404 del 2017).
La Corte richiama quindi il principio secondo cui l’omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile in sede di legittimità solo ove abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo e la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie (Cass. n. 5654 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018). Nel caso concreto nessuno di tali requisiti è ravvisabile: la dichiarata genericità delle allegazioni è incompatibile con la decisività delle prove non ammesse.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. L’inammissibilità integra altresì il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo Cass. S.U. n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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