Usucapione e onere probatorio nella rivendica (Cass. civ. Sez. 2 n. 15324 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recinzione vetusta, non estesa all’intero confine e priva di prova circa attività di manutenzione o gestione del fondo, non integra di per sé un possesso pieno, esclusivo e continuo uti dominus utile ai fini dell’usucapione. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem non hanno valore di confessione giudiziale, ma costituiscono semplice fonte di cognizione liberamente apprezzabile, ove l’atto non rechi anche la sottoscrizione della parte. L’invocazione dell’usucapione da parte del convenuto in rivendicazione non attenua l’onere probatorio del rivendicante, salvo che il convenuto abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene all’attore o ai suoi danti causa al momento dell’inizio del possesso.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio i proprietari di fondi confinanti, chiedendo l’accertamento della propria proprietà su alcune porzioni di terreno illegittimamente occupate e la condanna al rilascio, alla rimozione delle recinzioni e alla cessazione di un preteso passaggio. I convenuti contestarono le domande e proposero domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà delle porzioni occupate e di una servitù di passaggio. Il Tribunale rigettò le domande attrici e accolse le riconvenzionali. La Corte d’appello, in riforma, rigettò le domande di usucapione e accolse la rivendicazione, condannando i convenuti al rilascio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 342 c.p.c. e al preteso giudicato interno, poiché i ricorrenti avevano omesso di riportare il contenuto della sentenza di primo grado nella misura necessaria a evidenziarne il passaggio in giudicato, non potendosi limitare a rinviare all’atto di appello. Ha inoltre escluso la formazione del giudicato, essendo stato il gravame accolto sia in punto di fatto sia di diritto.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione del principio di non contestazione, poiché la sentenza impugnata aveva respinto la domanda di usucapione sulla base di elementi diversi dalla recinzione, e ha chiarito che le eccezioni sulle questioni attinenti alla recinzione costituivano mere difese, sottratte al divieto di nova di cui all’art. 345 c.p.c. Ha altresì escluso il valore confessorio delle dichiarazioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore, richiamando il principio per cui l’ammissione della parte richiede la sottoscrizione della stessa.
I motivi dal quinto all’undicesimo, scrutinati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili in quanto volti a una rivalutazione del merito. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che il travisamento della prova è censurabile solo quando l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione. Ha inoltre precisato che l’omesso esame della CTU non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo la consulenza tecnica un fatto storico decisivo.
Infine, la Corte ha rigettato il dodicesimo motivo, relativo all’attenuazione dell’onere probatorio del rivendicante, affermando che l’opposizione dell’usucapione non comporta di per sé alcuna attenuazione, salvo che il convenuto abbia riconosciuto o non contestato la precedente appartenenza del bene. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano provato alcuna specifica contestazione ai danti causa dell’attrice al momento dell’inizio del possesso.
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Nota della Redazione
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