Rinuncia al ricorso e potere della Corte sulle spese (Cass. civ. Sez. III n. 30148 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. attribuisce alla Corte di cassazione, quando la rinuncia al ricorso non sia accettata, un potere sulle spese di natura particolare, sottratto alla necessità di osservare come regola i principi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., incentrati sulla soccombenza e sulle sue deroghe. Il “può” ivi previsto non incontra limiti espressi, salvo quello, di coerenza, consistente nella impossibilità di far gravare il costo dell’attività processuale sulla controparte, giacché il rinunciante sottrae il processo alla funzione di accertare la soccombenza. Il quarto comma dello stesso articolo, letto a contrario, assegna alla mancata accettazione del resistente il valore di non escludere che si tenga conto delle spese da lui sopportate. Ne segue che la Corte può addebitare al rinunciante le spese del resistente in tutto o in parte, oppure compensarle in tutto o in parte.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1990 senza percepire alcuna retribuzione, avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, attuate solo con la legge n. 257/1991.
Il Tribunale rigettò le domande per prescrizione del diritto. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.. Entrambi i provvedimenti furono impugnati con ricorso unitario per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto depositato tre giorni prima della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La rinuncia, ritualmente depositata, determina anzitutto l’estinzione del giudizio di legittimità. Il nodo giuridico si sposta quindi sulle spese, poiché il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. consente alla Corte di provvedere su di esse quando la rinuncia non risulti accettata.
Il Collegio legge la formula legislativa come attributiva di un potere del tutto particolare, che non impone di assumere come regola la soccombenza e le sue deroghe. Il “può” non è accompagnato da limiti espressi: spetta alla Corte declinarne il contenuto, con l’unico obbligo di motivare, in ossequio al dovere costituzionale.
Il limite del potere è individuato per coerenza: il rinunciante abbandona la pretesa e sottrae il processo alla funzione di accertare la soccombenza della controparte; non può dunque farsi gravare sul resistente il costo dell’attività processuale svolta. Il quarto comma, letto a contrario, conferma questa lettura, attribuendo solo all’accettazione della rinuncia l’effetto di escludere la pronuncia sulle spese.
Nel caso concreto la rinuncia, intervenuta tre giorni prima della camera di consiglio, non ha potuto sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie e di tenersi pronta a replicare. Il Collegio ritiene quindi giustificata non la compensazione integrale ma solo quella di tre quarti, escludendo la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e la soggezione al raddoppio del contributo unificato.
Il giudice di legittimità osserva che il ricorso, se esaminato nel merito, sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., alla luce dei principi consolidati in materia di tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica, richiamando una pluralità di precedenti di legittimità e le Sezioni Unite n. 17619 del 2022. Sul quantum, il valore della causa è determinato in base al petitum, con aggiunta di interessi e rivalutazione, e conduce a porre a carico dei ricorrenti, in solido, il quarto residuo delle spese.
Nota della Redazione
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