Destituzione per condotta extralavorativa e termine di riapertura del disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13748 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, il termine per la riapertura del procedimento, previsto dall’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, decorre non dalla sola comunicazione del dispositivo della sentenza penale, ma dall’esaurimento dello scambio informativo essenziale, che comprende la trasmissione della copia integrale della sentenza ove richiesta. L’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari non deve avere natura di collegio perfetto, essendo sufficiente la garanzia di terzietà dell’organo che definisce il procedimento. La sentenza di patteggiamento può costituire fonte di accertamento della condotta anche in sede disciplinare, poiché il giudice penale è comunque tenuto alla verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La sanzione espulsiva è proporzionata quando la condotta extralavorativa leda gli interessi morali e materiali dell’amministrazione e comprometta il vincolo fiduciario.
Il Fatto
Un collaboratore scolastico in servizio presso un istituto statale veniva destinatario di una sanzione di destituzione, irrogata all’esito di un procedimento disciplinare fondato su capi di imputazione formulati nell’ambito di una indagine penale. Alla vicenda penale si ascriveva la partecipazione a interventi finalizzati alla formazione di referti medici falsi, attestanti patologie inesistenti o più gravi, al fine di conseguire il riconoscimento dell’invalidità civile.
Il lavoratore impugnava la sanzione. La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado e rigettava la domanda. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dalle amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamentando che il provvedimento disciplinare fosse stato adottato dal solo dirigente dell’ufficio deputato, senza il rispetto della natura collegiale attribuita a quell’ufficio all’atto della costituzione. Il motivo è infondato: la Corte territoriale si è conformata all’orientamento secondo cui l’ufficio competente non deve avere natura di collegio perfetto, rilevando esclusivamente la garanzia di terzietà dell’organo incaricato della definizione del procedimento. Nel caso di specie la terzietà è assicurata dal fatto che ha provveduto il dirigente dello stesso ufficio, figura diversa dal dirigente scolastico dal quale proviene il deferimento.
Il secondo motivo, relativo alla tardività della riapertura del procedimento per decorso del termine, è parimenti infondato. Richiamando il tenore letterale dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, la Corte osserva che alla comunicazione del dispositivo della sentenza penale può seguire, a richiesta, la trasmissione della copia integrale. Il termine per la riapertura decorre pertanto dall’esaurirsi dello scambio informativo essenziale ai fini dell’assunzione di ogni determinazione in merito, non dalla sola comunicazione del dispositivo.
Il terzo e il quarto motivo sono invece dichiarati inammissibili. Il ricorrente contrapponeva la propria valutazione di fatto circa la consistenza della condotta e la sua gravità all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale. Questa, da un lato, dà conto dell’avvenuto accertamento in sede penale dell’effettività della condotta, poiché, anche a fronte di una istanza di patteggiamento, il giudice procedente è tenuto ex art. 129 cod. proc. pen. a verificare l’eventuale sussistenza degli estremi per una pronuncia assolutoria; anzi, il giudice ha constatato l’acquisizione di concreti elementi di colpevolezza per tutti i reati contestati. Dall’altro, neppure in sede disciplinare l’odierno ricorrente aveva negato l’addebito.
Quanto alla proporzionalità, la Corte territoriale ha ravvisato la legittimità della sanzione espulsiva in ragione dell’idoneità della condotta extralavorativa a ledere gli interessi morali e materiali dell’amministrazione datrice e a compromettere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto, richiamando il precedente Cass. n. 28368/2021. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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