Reato residuo in rinvio e aumento ex art. 81 cod. pen (Cass. pen. Sez. VI n. 1911 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice non è vincolato, nel determinare la pena per il reato residuo meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Quanto all’obbligo di motivare il trattamento sanzionatorio, è sufficiente che si dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche mediante espressioni sintetiche o il richiamo alla gravità del reato e alla capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio dalla condanna dell’imputato per ricettazione e truffa. Investita del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, la Corte di appello dichiara non doversi procedere per il delitto di ricettazione, estinto per prescrizione, e ridetermina la pena per il residuo delitto di truffa.
La sentenza rescissoria sostituisce la pena in precedenza individuata ex art. 81 cod. pen. quale aumento sulla pena del più grave delitto di ricettazione — nove mesi di reclusione ed euro 120 di multa, ridotti per il rito abbreviato a sei mesi ed euro 80 — prendendo atto della definitività del reato residuo. Il condannato ricorre per cassazione deducendo vizi di motivazione nella determinazione della pena, per essere la Corte territoriale fuoriuscita dal minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La questione giuridica attiene ai poteri del giudice del rinvio, chiamato a rideterminare la pena quando la condanna sia stata annullata per il solo reato più grave e residui quello meno grave.
Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: il giudice del rinvio non è vincolato, nel rideterminare la pena del reato residuo, alla quantità di pena in precedenza fissata quale aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Vengono richiamate Sez. 4 n. 13806 del 07.03.2023 e Sez. 4 n. 9176 del 31.01.2024, nonché il principio espresso da Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014.
Quanto all’obbligo di motivazione, i giudici di legittimità ribadiscono che è sufficiente dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche con espressioni sintetiche, come il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale si richiede una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, secondo il principio di Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017.
Nel caso concreto, la Corte ritiene corretta la quantificazione operata dalla Corte di appello in nove mesi di reclusione ed euro 120 di multa, con allontanamento di tre mesi dal minimo previsto ex art. 640 cod. pen. La motivazione richiama adeguatamente i plurimi precedenti penali, anche specifici, e la gravità del fatto, desunta dall’articolata macchinazione della truffa.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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