La costituzione di un fondo patrimoniale non integra automaticamente la sottrazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. 3 n. 5760 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera il giudice dal dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria. Il giudice è pertanto tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale. La natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone, inoltre, elementi di artificio o inganno tali da rendere il pregiudizio non immediatamente percepibile.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati, ritenuti responsabili di concorso nel reato di sottrazione fraudolenta per aver costituito un fondo patrimoniale, nonché uno di essi anche di omessa dichiarazione per gli anni 2014-2016 quale procacciatore di affari.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione. La difesa, con riguardo al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, censurava la ritenuta sussistenza del pericolo concreto per l’azione di recupero dell’Erario, evidenziando come il fondo patrimoniale, in sé considerato, non potesse costituire un ostacolo, essendo i debiti tributari aggredibili ai sensi degli artt. 167 e 170 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative al reato di omessa dichiarazione, per difetto di specificità e autosufficienza. In particolare, i motivi concernenti la mancata escussione di testi e l’acquisizione dell’estratto conto estero sono risultati privi di un adeguato confronto con le convergenti risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito, che avevano ricostruito il giro di affari tramite corrispondenze temporali e soggettive tra i pagamenti effettuati dai clienti italiani e le successive retrocessioni.

Con riferimento alla sottrazione fraudolenta, la Suprema Corte ha invece accolto le doglianze difensive, richiamando l’indirizzo interpretativo secondo cui la sola costituzione di un fondo patrimoniale non è sufficiente a integrare la fattispecie criminosa. Il giudice deve accertare se la segregazione patrimoniale sia in concreto idonea a rendere inefficace la riscossione, considerata l’aggredibilità dei beni del fondo da parte dell’Erario per i debiti connessi alle esigenze familiari, come quelli tributari, ovvero l’onere del debitore di provare l’estraneità del debito a tali esigenze.

La Corte ha precisato che la natura fraudolenta dell’atto dispositivo richiede la presenza di elementi di artificio o inganno, non essendo sufficiente la mera riduzione della garanzia patrimoniale. In tale prospettiva, la sentenza impugnata, che aveva ancorato la condanna al solo dato obiettivo della costituzione del fondo in epoca prossima agli accertamenti, è risultata carente sul necessario accertamento dell’elemento soggettivo e dell’idoneità lesiva della condotta.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso del primo imputato. Le ulteriori doglianze relative alla confisca e al trattamento sanzionatorio sono state ritenute assorbite.

Nota della Redazione

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