Rinuncia al ricorso per rottamazione ter revocabile senza perfezionamento (Cass. civ. Sez. V n. 1997 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio presentata dal contribuente in adempimento dell’impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione è revocabile laddove la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non sia avvenuta. La rinuncia, pur riconducibile all’art. 390 cod. proc. civ., si inserisce nella fattispecie speciale e va interpretata secondo il fine ultimo del dichiarante, che non è far passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma sostituire alla situazione dedotta in giudizio il regolamento emergente dalla definizione. Se tale effetto non si realizza, la rinuncia non produce i suoi effetti ed è legittimamente revocabile.

Il Fatto

La società contribuente riceveva una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per l’anno di imposta 2011, con due distinte riprese: la prima per mancato o insufficiente versamento di ritenute, la seconda per tardivo versamento di altre ritenute, con soli interessi e sanzioni. La società impugnava la cartella davanti alla C.t.p., che accoglieva il ricorso. In appello la C.t.r. ribaltava l’esito, ritenendo che il giudice di primo grado fosse andato ultra petita e confermando la debenza delle somme.

Nelle more, la società presentava domanda di definizione agevolata e, ricevuta dall’Amministrazione una comunicazione di carico pari a zero, rinunciava al ricorso per cassazione. La successiva rettifica dell’Ufficio faceva emergere che la rottamazione non si era perfezionata. La contribuente revocava allora la rinuncia e insisteva per la decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare delle sorti del giudizio in presenza di una rinuncia poi revocata. Richiamando la propria giurisprudenza sulla rottamazione (Cass. n. 24083 del 2018), ribadisce che la dichiarazione di avvalimento è espressione di un diritto potestativo che sostituisce al regolamento sostanziale sub iudice la nuova disciplina del dovuto, senza necessità di accettazione dell’esattore.

Sul piano processuale, la rinuncia è riconducibile all’art. 390 cod. proc. civ. ed è disciplinata dalla legge speciale quanto agli effetti sostanziali. Essa non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comporta che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dal regolamento emergente dalla definizione agevolata. Solo la regolamentazione sopravvenuta rende inutile il prosieguo del processo, con estinzione ex art. 391 cod. proc. civ.

La Corte rileva che l’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (come l’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022) subordina l’estinzione all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti. Su tali locuzioni si sono formati due indirizzi (Cass. n. 24479 del 2024 e Cass. n. 24428 del 2024), ma la questione in esame si colloca a monte: qui è la stessa procedura amministrativa a non essersi perfezionata.

Poiché la regolamentazione sostanziale è mancata, essendo frutto di mero errore dell’Amministrazione, la rinuncia non può produrre i suoi effetti e resta revocabile. La Corte formula così il principio di diritto. Quanto all’interesse ad agire, lo sgravio totale disposto dall’Ufficio non lo incide: la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza (tra le altre, Cass. n. 6334 del 2016), potendo dipendere dalla sola volontà di prevenire le spese esecutive, e la cartella emessa ex art. 36-bis è atto impositivo impugnabile anche nel merito.

Nel merito, i quattro motivi attengono tutti alla seconda ripresa. La Corte ritiene che la seconda ripresa fosse oggetto del contendere, poiché il ricorso iniziale investiva entrambe le riprese. La C.t.r. ha invece omesso di pronunciarsi su di essa, per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il primo e il terzo motivo sono fondati, assorbiti il secondo e il quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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