Componenti impiantistiche funzionali al ciclo produttivo escluse dalla rendita catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15901 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immobili a destinazione speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015. Il criterio distintivo privilegia la destinazione ad attività produttive, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Sono escluse dalla stima diretta le componenti, anche qualificate come costruzioni, che risultino in rapporto di strumentalità con il ciclo produttivo, come le paratoie regolatrici del flusso idrico di una centrale idroelettrica. La valutazione della natura impiantistica o costruttiva di un manufatto costituisce tipico accertamento di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di una centrale idroelettrica, presentava una procedura Docfa di aggiornamento catastale, dichiarando una rendita che escludeva le paratoie regolatrici del flusso idrico, ritenute componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo. L’Agenzia delle entrate, con avviso di classamento, rettificava la rendita, includendo le paratoie tra le “costruzioni” e determinando un aumento del valore imponibile. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la natura impiantistica delle paratoie. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 e dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, risultava inammissibile, in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, già accertato in doppia conforme dai giudici di merito, piuttosto che una vera censura di legittimità. Il vincolo della doppia conforme, come ricordato dalla Corte, preclude la riqualificazione del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento in materia di rendita catastale degli impianti produttivi. Ha ribadito che, a seguito della riforma di cui alla l. n. 208 del 2015, la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale deve avvenire con stima diretta, tenendo conto solo del valore del suolo e delle costruzioni, con esclusione di macchinari, congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo. Tale principio, già affermato per i piani inclinati delle centrali elettriche e per le torri eoliche, è stato esteso alle paratoie regolatrici del flusso idrico.
La Corte ha precisato che ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, non la veste formale del manufatto o la sua infissione al suolo. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, che le paratoie non avevano alcuna autonomia funzionale, ma erano ancillari al ciclo operativo della centrale, essendo essenziali per il regolamento del flusso idrico destinato alla produzione di energia. Ne consegue la loro esclusione dal calcolo della rendita catastale.
La Corte ha altresì dichiarato l’inconferenza del richiamo dell’Agenzia alla Circolare n. 2E del 2016, ribadendo che l’interpretazione consolidata esclude dalla stima diretta ogni struttura comunque funzionale al processo produttivo. Ha infine escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, difesa dall’Avvocatura dello Stato, in quanto ammessa alla prenotazione a debito del contributo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.