Rigettato il ricorso dell’avvocato: prova scritta dell’incarico e deposito tardivo (Cass. civ. Sez. II n. 11243 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compenso professionale dell’avvocato, l’accordo di determinazione del compenso deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 c.c., come modificato dall’art. 2, d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006. La scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, è ammissibile nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.. Nel giudizio di cassazione è necessario contestare in modo specifico la ratio decidendi della pronuncia impugnata. I documenti posti a fondamento della pretesa attorea devono essere prodotti fin dall’origine e non con la memoria diretta alle sole indicazioni di prova contraria.

Il Fatto

Un’avvocata proponeva domanda dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., per ottenere la condanna al pagamento degli importi indicati in una serie di avvisi di parcella, per un complessivo di euro 93.860,81, nei confronti di una società in liquidazione e, in solido, di una seconda società asseritamente cessionaria di ramo d’azienda. La convenuta contestava l’estraneità rispetto ai rapporti professionali intercorsi con la cedente. Il Tribunale accoglieva solo in minima parte, condannando la cessionaria al pagamento di euro 612,00.

La Corte d’appello confermava la decisione, rigettando sia l’appello principale sia quello incidentale. Assumeva l’ammissibilità dell’appello in applicazione del principio della c.d. apparenza giuridica e rilevava che la contumacia della convenuta non poteva acquisire valenza confessoria o di non contestazione. Accertava inoltre l’inadempimento dell’onere probatorio gravante sull’avvocata. Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il quarto motivo, vertenti entrambi sulla tempestività della produzione documentale. Rileva che le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva riconosciuto che l’onere probatorio della pretesa creditoria gravava sull’avvocata, per avere agito onde ottenere il pagamento dell’asserito compenso, e aveva rilevato la tardività del deposito delle produzioni documentali astrattamente idonee a fornirne la prova.

I documenti erano stati depositati solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., ben oltre il termine ultimo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.. Dall’esame dei documenti emerge che si tratta di missive relative all’interlocuzione con il nuovo difensore della società, dalle quali non emerge alcuna ricognizione di debito. La Corte afferma quindi che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’accordo sul compenso deve rivestire la forma scritta ad substantiam, senza che la scrittura possa essere sostituita da mezzi probatori diversi. Richiama sul punto il precedente Cass. 12 gennaio 2023, n. 717, e Cass. 10 agosto 2017, n. 19989.

Nella specie l’avvocata non aveva prodotto alcuna prova dell’incarico; solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) aveva depositato copia del frontespizio di alcuni atti giudiziali. Trattandosi di documenti posti a fondamento della pretesa attorea, non potevano essere depositati con la memoria diretta alle sole indicazioni di prova contraria, ma dovevano essere prodotti fin dall’origine.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Ricorda che l’attività interpretativa della domanda costituisce espressione del potere del giudice ed è diretta a cogliere il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta e dallo scopo pratico perseguito dall’istante, richiamando Cass. SS.UU. 10 luglio 2003, n. 10840 e Cass. 28 luglio 2005, n. 15802. Il professionista aveva in realtà chiesto che venisse accertato il compenso dovuto con la conseguente condanna al pagamento.

Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di ipotesi di “doppia conforme”. La prova testimoniale era stata correttamente ritenuta generica e irrilevante, essendo i capitoli relativi al conferimento degli incarichi senza indicazione dei giudizi e degli affari trattati, e le trattative per una conciliazione non costituendo prova del riconoscimento di debito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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