Ricostruzione carriera personale ATA e servizio in profilo inferiore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21982 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la pregressa anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi scolastici è determinata, ove trovi applicazione l’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, valutando l’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, ai sensi del comma 13 del citato art. 4, fatto comunque salvo l’utilizzo, se più favorevole al lavoratore, del criterio della temporizzazione di cui ai commi 8 e 9 dello stesso art. 4. L’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988 attiene alla disciplina del trattamento retributivo in relazione allo sviluppo della carriera, realizzato attraverso il riallineamento conseguente alla maturazione di una data anzianità, e non riguarda la ricostruzione della carriera.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha prestato servizio come collaboratore scolastico dal 1994 al 2000 e, in precedenza, come assistente amministrativo con contratti a tempo determinato. Dal 1° settembre 2000 è transitata, quale vincitrice di concorso, nel ruolo di assistente amministrativo.

Ha impugnato i provvedimenti di ricostruzione di carriera che, a suo avviso, avevano valorizzato solo parzialmente l’anzianità maturata, collocandola in posizioni stipendiali inferiori a quelle spettanti. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato le domande. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 4, commi 3 e 13, del d.P.R. n. 399 del 1988 e l’omessa pronuncia su una domanda autonoma.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, connessi, e li ritiene infondati. Il nodo riguarda il trattamento del servizio pre-ruolo e del servizio di ruolo in carriera inferiore ai fini dell’inquadramento nella qualifica superiore.

Il comma 13 dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 rinvia, per determinare la misura in cui il servizio pre-ruolo rileva, all’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970. La ricorrente, invece, invocava l’applicazione del comma 3, che però — come già chiarito da Cass., Sez. L, n. 7484 del 20 marzo 2025 — attiene al solo trattamento retributivo e al riallineamento per maturazione di anzianità, non alla ricostruzione di carriera.

La Corte richiama il criterio differenziale tra temporizzazione e ricostruzione di carriera elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, confermato dalla Sez. L n. 15953 del 7 giugno 2024. In caso di passaggio di ruolo occorre distinguere due momenti: all’immissione in ruolo anzianità e trattamento economico si determinano con la temporizzazione; alla conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, opera la ricostruzione di carriera. I due istituti non sono cumulabili e va scelto, alla data della decorrenza economica del ruolo, quello più favorevole, con verifica caso per caso.

La Corte osserva inoltre che la tesi della ricorrente non si confronta con l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, che introduce un criterio in contrasto con quello invocato. La motivazione territoriale sul richiamo specifico all’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970 non è stata adeguatamente contestata. Il precedente di merito citato dalla lavoratrice, privo di contenuto complessivo, conferma anzi la decisione impugnata.

Il ricorso è quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *