Ricorso del PM inammissibile se il procedimento si è concluso (Cass. pen. Sez. VI n. 25413 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituisce gli atti al procuratore è inammissibile per difetto di interesse quando il procedimento ha comunque avuto il suo corso e l’imputato è stato successivamente raggiunto dal decreto di citazione notificatogli a mani a mezzo della polizia giudiziaria. Il requisito dell’interesse a impugnare va verificato in concreto, con riguardo all’idoneità dell’atto impugnato a produrre un pregiudizio attuale, restando irrilevante la fondatezza della questione di diritto prospettata quando la sua definizione non arreca alcuna utilità pratica al ricorrente. La circostanza che il provvedimento del giudice sia espressione dei poteri allo stesso riconosciuti, e non abbia determinato alcuna stasi del procedimento, consolida il difetto del requisito di ammissibilità.
Il Fatto
Il giudice del Tribunale di Gorizia, con ordinanza, rilevava che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e riteneva che, trattandosi di prima notifica all’imputato non detenuto, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. Di conseguenza dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituiva gli atti al pubblico ministero.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il procuratore della Repubblica, deducendone l’abnormità per violazione degli artt. 157, 161 e 415-bis cod. proc. pen. Il ricorrente evidenziava che l’indagato, privo di fissa dimora in Italia, aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio il quale aveva rifiutato l’assenso, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla prospettazione del ricorrente, che aveva dedotto l’abnormità dell’ordinanza per avere il giudice ritenuto che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. andasse notificato ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. anziché, come concretamente avvenuto, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Il Collegio prescinde dalla dubbia ipotizzabilità, nel caso di specie, di un atto abnorme, richiamando sul punto Sez. U n. 25957 del 26.03.2009, Toni. Rileva, in particolare, che il provvedimento del giudice è comunque espressione dei poteri allo stesso riconosciuti e non ha determinato alcuna stasi del procedimento.
Proprio in considerazione di tale ultimo dato, la Corte qualifica come preliminare il difetto di interesse al ricorso. Il procedimento ha avuto il suo corso e, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, l’imputato è stato successivamente raggiunto dal decreto di citazione a giudizio, notificatogli a mani a mezzo della polizia giudiziaria ex art. 157 cod. proc. pen.
In difetto del necessario interesse a ricorrere, l’impugnazione è dichiarata inammissibile. La Corte non esamina quindi nel merito la questione di diritto relativa alla corretta qualificazione della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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