Accertamento bancario: presunzione sui prelevamenti inapplicabile al professionista (Cass. civ. Sez. V n. 19599 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale posta dall’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 resta ferma per i versamenti effettuati su conto corrente da professionisti o lavoratori autonomi, i quali sono onerati di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. A seguito della Corte cost. n. 228 del 2014, invece, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e attività professionale è venuta meno con riguardo ai prelevamenti, sicché la presunzione non è invocabile su di essi. La censura di violazione di legge fondata su norma dichiarata illegittima può essere proposta per la prima volta in cassazione, se il giudizio è ancora pendente, perché la pronuncia del Giudice delle leggi ha efficacia retroattiva e non è forma di abrogazione della legge.

Il Fatto

Un professionista impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno 2009, contestava un maggior reddito desunto dai versamenti e dai prelevamenti rilevati sui conti correnti, con ripresa di Irpef, Iva e Irap.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando il mancato rispetto della procedura autorizzativa prevista per l’accesso presso lo studio del professionista. La Commissione di appello riformava la decisione, ritenendo che l’atto impositivo si fondasse sulle indagini bancarie e non sui dati acquisiti tramite l’accesso, e che non risultasse provato l’uso promiscuo dei locali. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investivano la legittimità dell’accesso presso lo studio professionale, ad uso asseritamente promiscuo con l’abitazione, in difetto di autorizzazione della Procura della Repubblica, e lamentavano l’omessa valutazione degli elementi di prova offerti dall’art. 52 d.P.R. n. 633/1972 e dagli artt. 33 e 52 d.P.R. n. 600/1973. La Corte li esamina congiuntamente per la loro connessione.

Il Collegio ne rileva anzitutto l’inammissibilità sul piano tecnico. Il ricorrente contesta congiuntamente nullità della sentenza, violazione di legge e vizio di motivazione, cumulando profili eterogenei riconducibili all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. Tale tecnica non è consentita, perché prospetta la medesima questione sotto profili incompatibili e trasferisce alla Corte il compito di isolare d’ufficio le censure proponibili, dando forma giuridica alle lagnanze della parte.

La Corte osserva inoltre che i primi due motivi tendono a sottoporre al giudice di legittimità un riesame integrale del materiale probatorio. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né l’anomalia motivazionale resta configurabile quando si traduce in mera alternativa ricostruzione del fatto. La valutazione del compendio istruttorio è espressione della discrezionalità del giudice di merito e resta estranea al giudizio di legittimità.

Il terzo motivo è invece fondato. Il P.M. ne aveva segnalato la novità, essendo stato proposto per la prima volta in cassazione. La Corte supera l’eccezione richiamando il principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale, non essendo forma di abrogazione ma conseguenza dell’invalidità originaria della norma, ha efficacia retroattiva e investe anche le situazioni processuali anteriori, salvi il giudicato formatosi e le preclusioni già maturate.

Nel merito, la Corte ribadisce che la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 resta invariata per i versamenti su conto corrente del professionista, ma che, dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale è caduta quanto ai prelevamenti. Il motivo è quindi accolto e la decisione impugnata cassata sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e annulla l’avviso di accertamento limitatamente alle maggiori imposte richieste in relazione ai prelevamenti sui conti correnti del ricorrente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di cassazione sono liquidate a carico della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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