Fallito tornato in bonis, legittimazione a impugnare e prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 26051 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rapporto tributario i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito, al quale sia stato notificato l’atto impositivo, può impugnarlo ai sensi dell’art. 43 l.f. quando il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, rilevando il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinata. L’ente impositore che abbia notificato la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ricevuta la notificazione di un atto successivo che trovi in quella cartella il proprio presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, inidoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi riguardi. La motivazione della sentenza impugnata è sindacabile, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo se del tutto omessa o meramente apparente, restando estranea al giudizio di legittimità la censura che si risolva in un non consentito riesame del giudizio di fatto.
Il Fatto
Un agente della riscossione notificava a un imprenditore, sottoposto a procedura fallimentare, l’intimazione di pagamento di tributi, interessi e sanzioni iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2000 e 2001. La cartella prodromica era stata notificata al solo curatore fallimentare.
Il contribuente proponeva opposizione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che la dichiarava inammissibile per mancata impugnazione della cartella presupposta, ritenuta regolarmente notificata al curatore. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità dell’intimazione e l’intervenuta prescrizione dei crediti. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, separatamente, l’Agenzia delle Entrate e la società di riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica come principale il ricorso dell’Agenzia, notificato per primo, e come incidentale quello autonomamente introdotto dalla società di riscossione, sebbene non rivesta la forma del controricorso. Passa poi all’esame del motivo principale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo.
Sul primo profilo, i giudici di legittimità escludono che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto omessa o solo apparente. Il percorso argomentativo del giudice di merito, oltre a esistere sul piano materiale, è intelligibile e non affetto da manifesta illogicità, superando così la soglia del cd. minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., la cui inosservanza è l’unica sindacabile dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. operata dalla riforma del 2012.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11287/2023, secondo cui la legittimazione del fallito a impugnare l’atto impositivo notificato al curatore prescinde dalla consapevolezza dell’inerzia, rilevando il solo comportamento oggettivo di astensione. Aderendo a tale insegnamento, ritiene infondato il motivo, poiché la Commissione regionale ha tenuto debito conto dell’inerzia degli organi fallimentari.
Quanto alla denuncia di malgoverno delle prove, la Corte osserva che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o disattenda prove legali. Nel caso di specie si contesta invece la valutazione del materiale istruttorio, critica che si risolve in un non consentito riesame del fatto.
Sulla prescrizione, la Corte ribadisce che la notificazione della cartella al solo curatore non interrompe la prescrizione nei confronti del fallito tornato in bonis. L’istanza di insinuazione al passivo, pur idonea a interrompere la prescrizione, è stata dedotta dall’Agenzia per la prima volta in cassazione: si tratta di questione nuova implicante accertamenti di fatto, non introducibile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 369, 370 e 371 c.p.c.; la conversione dell’impugnazione autonoma in incidentale è ammessa solo se la notificazione rispetti tale termine. Il ricorso principale è rigettato.
Nota della Redazione
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