Ricettazione consumata e sindacato di legittimità sui motivi reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 24945 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente consegue il possesso della cosa di provenienza illecita, con la conseguenza che non è configurabile la forma tentata quando tale possesso risulti accertato. In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. con sentenza della Corte d’appello di Firenze del 21.10.2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità; violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessività del trattamento sanzionatorio.
La questione centrale riguarda la struttura del reato di ricettazione e i limiti del sindacato di legittimità sui motivi che ripropongono censure già esaminate nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Il motivo è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità: esso si fonda su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.
La Corte territoriale aveva evidenziato come la ricostruzione dei fatti fornita in dibattimento, in merito all’accertamento della disponibilità da parte dell’imputato del bene di provenienza illecita, in relazione al quale questi non aveva fornito alcuna spiegazione, consentisse di ritenere pienamente provata la sua responsabilità per il delitto di ricettazione.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla riqualificazione del reato nella forma tentata, la Corte ne afferma parimenti l’inammissibilità, trattandosi di censura riproduttiva delle medesime doglianze già esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. Quest’ultima, nell’escludere la richiesta riqualificazione, ha chiarito come il delitto di ricettazione abbia natura istantanea e si consumi nel momento in cui l’agente consegue il possesso della cosa, circostanza nel caso di specie accertata dalla prova dichiarativa.
Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Anche il quarto motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, è dichiarato infondato. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nel caso di specie con riferimento alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e al grado della colpevolezza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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