Inammissibile il ricorso avverso la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 17136 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti quando i motivi dedotti ripropongono questioni di fatto già valutate dai giudici di merito. La gratuità della cessione non esclude la configurabilità del reato, essendo irrilevante il carattere oneroso o meno dell’atto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato implicitamente attraverso il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. L’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato senza manifesta illogicità.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva sei motivi di gravame, contestando la qualificazione giuridica del fatto, la riferibilità della condotta, l’abitualità, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso infondati o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha osservato che la gratuità della cessione non rileva ai fini della integrazione della condotta illecita, che prescinde dal carattere oneroso dell’atto. Ha inoltre escluso la sussistenza dei requisiti del c.d. consumo di gruppo, smentito dalla deposizione testimoniale.

In relazione alla contestazione del concorso di persone, la Corte ha rilevato che la codetenzione e il traffico congiunto erano stati accertati sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti, che avevano riconosciuto il ricorrente come uno dei soggetti che componevano la coppia di spacciatori. Quanto all’abitualità, ha ritenuto che le condotte fossero effettivamente caratterizzate da tale elemento, essendo stato ascritto un numero considerevole di episodi.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che non è necessaria una motivazione specifica quando la pena è inferiore alla media edittale, il cui calcolo va effettuato dividendo per due il periodo che separa il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, come stabilito da Sez. 3, n. 29968 del 2019. Ha quindi ritenuto congrua la pena base, motivata e non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha precisato che la concessione o meno delle stesse è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che può essere motivato anche implicitamente, come nel caso di specie, attraverso l’esame dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e il richiamo ai precedenti penali per fatti analoghi. Ha inoltre richiamato il principio per cui non costituisce causa di annullamento il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato, come da Sez. 5, n. 27202 del 2012.

Infine, in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la Corte ha ribadito che l’accertamento delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/1981 è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non illogico, come nel caso di specie, avendo il giudice di merito valorizzato la reiterazione delle condotte e i precedenti specifici. Dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come da Corte Cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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