Riparazione per errore giudiziario: obblighi del giudice del rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 38173 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio sulla domanda di riparazione per errore giudiziario conseguente alla revisione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il giudice deve rispettare il dictum della sentenza di annullamento. Deve anzitutto isolare dal compendio probatorio offerto dall’accusa, sin dalla fase cautelare, la condotta difensiva dell’istante e indicarne testualmente i contenuti, per poi accertare, con giudizio ex post, se tale condotta abbia determinato i fatti inconciliabili in modo causale ed esclusivo. Solo dopo, con giudizio ex ante e alla luce delle conoscenze del soggetto agente, deve verificare se il comportamento causale sia stato doloso o gravemente colposo. La mera richiesta di patteggiamento non è condotta ostativa, ma non esonera il giudice dall’indagine sulla consapevolezza dell’imputato.
Il Fatto
L’istante era stata prosciolta per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 2622 cod. civ. e 185 d.lgs. n. 58/1998, a seguito della revisione della sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare le aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. La Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio, aveva accolto l’istanza di riparazione liquidando euro 74.000, oltre spese.
Avverso tale ordinanza ricorrono il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo la violazione degli obblighi imposti al giudice del rinvio e l’erronea applicazione dell’art. 643 cod. proc. pen., oltre a censure sul quantum.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce gli obblighi del giudice del rinvio fissati dall’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Alla Corte d’appello era stato demandato di valutare se fosse stata l’imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento fossero posti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile.
Il percorso imposto era articolato. Occorreva anzitutto definire in maniera puntuale i fatti inconciliabili e le loro fonti; poi stabilire se essi fossero stati determinati dalla condotta dell’imputata in maniera causale e non concausale, senza considerare le condotte successive alla sentenza. Solo dopo, con giudizio ex ante, si sarebbe dovuto accertare lo stato soggettivo.
L’ordinanza impugnata, secondo la Corte, non ha rispettato tale schema. Si è limitata a giustapporre i contenuti delle sentenze di annullamento, della sentenza di patteggiamento e di quella di revisione, senza sviluppare l’indagine dettagliata del formarsi della base probatoria di ciascun procedimento. In particolare, non ha indicato testualmente i contenuti delle dichiarazioni rese dalla parte prima della pronuncia di applicazione della pena.
La Corte sottolinea che l’accertamento causale va condotto ex post, sul piano oggettivo, valorizzando l’efficacia delle eventuali ammissioni. Solo una volta verificata la sussistenza e l’entità dell’apporto causale si sarebbe potuto compiere l’ulteriore accertamento, ex ante, sullo stato doloso o gravemente colposo. L’ordinanza, omesso tale sviluppo, ha considerato scusabili le affermazioni abdicative della difesa per la presunta incompetenza tecnica dell’istante. Tali affermazioni appaiono però illogiche, perché discordanti con le qualità professionali che la stessa aveva rappresentato nel campo finanziario.
Accolti i motivi relativi all’an debeatur, restano assorbiti quelli sulla determinazione dell’importo e sul provvedimento accessorio di liquidazione delle spese. Le ordinanze sono annullate, con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.