Remissione tacita di querela solo se il querelante è citato come testimone (Cass. pen. Sez. II n. 38182 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione tacita di querela, nella forma processuale introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, richiede la compresenza di due requisiti: che il querelante sia stato regolarmente citato come testimone e che non sia comparso senza giustificato motivo. La sola mancata comparizione all’udienza dibattimentale non è sufficiente, ove difetti la citazione o l’avvertimento sulle conseguenze dell’assenza. I fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti. In tema di particolare tenuità del fatto, non sussiste contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo i rispettivi parametri natura oggettiva e soggettiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che aveva condannato il ricorrente per il delitto di truffa. La persona offesa aveva accreditato sulla carta Poste Pay, attivata dall’imputato, la somma di euro 168,00, poi prelevata dallo stesso, che aveva successivamente denunciato lo smarrimento della carta.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 640 cod. pen. per il vizio di motivazione sulla responsabilità, la violazione dell’art. 152 cod. pen. per non avere la Corte territoriale ravvisato la remissione tacita di querela nella mancata comparizione della persona offesa in dibattimento, e la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 62 n. 4 cod. pen. in ordine al diniego della causa di non punibilità e dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il motivo sulla condizione di procedibilità. La disciplina applicabile è quella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha inserito al n. 1 del terzo comma dell’art. 152 cod. pen. una forma di remissione processuale tacita, integrata quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. La riforma recepisce una prassi già avallata dalle Sezioni Unite n. 31668 del 23/06/2016 e, da ultimo, da Sez. V n. 42334 del 20/10/2022 e Sez. IV n. 5801 del 29/01/2021.
Il Collegio precisa che, perché operi l’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non basta la mera assenza del querelante: occorrono la regolare citazione come testimone e l’assenza non giustificata. Nel caso esaminato nessuno dei due elementi ricorre, poiché la persona offesa non era stata citata né informata della celebrazione dell’udienza, con conseguente sussistenza di un giustificato motivo di mancata comparizione. Manca, inoltre, qualsiasi avvertimento sulle conseguenze dell’assenza o sulla necessità di comunicare variazioni di residenza o domicilio.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente propone una lettura alternativa dei dati probatori, sollecitando un inammissibile riesame nel merito. Richiamando Sez. IV n. 22257 del 25/03/2014 e Sez. V n. 18999 del 19/02/2014, si ribadisce che la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile e ovvia, non una mera ipotesi alternativa.
Il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati. La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto e dell’attenuante del danno di speciale tenuità è corretta, avuto riguardo alle modalità della condotta e all’entità del danno patrimoniale di euro 168,00, ritenuto non irrisorio. Non vi è contraddizione tra il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché i parametri della prima norma hanno natura oggettiva, mentre quelli delle seconde attengono a profili soggettivi del reo (Sez. V n. 17246 del 19/02/2020). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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