Frode assicurativa e recupero violento del provento illecito integrano estorsione (Cass. pen. Sez. II n. 38175 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di chi, con minacce e violenza, costringe il coimputato di un delitto precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito. La provenienza da una pregressa attività criminosa, commessa in concorso dall’oggetto della richiesta, non esclude né l’ingiustizia del profitto né il danno per la persona offesa. La pretesa nascente da un accordo avente causa o motivo illeciti, e come tale nullo ex artt. 1343 ss. cod. civ., non è azionabile in giudizio e preclude la derubricazione nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. In caso di concorso di terzi, ai fini della distinzione tra i due reati è determinante verificare se i concorrenti abbiano perseguito un interesse proprio: è sufficiente che anche uno solo di essi abbia agito per un vantaggio personale illecito perché tutti rispondano di concorso in estorsione, ivi compreso il titolare del diritto fatto valere.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari confermava la condanna inflitta dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari a carico di un imputato, in concorso con altro soggetto, per il reato di estorsione aggravata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, un’autovettura aveva riportato gravi danni in un sinistro; il proprietario aveva ottenuto dall’assicurazione un indennizzo di circa 6.000 euro, con pagamento diretto al riparatore. Tra il proprietario e i carrozzieri era però intercorso un separato accordo illecito: la riparazione sarebbe avvenuta con pezzi usati e a costi inferiori a quelli fatturati, con restituzione al proprietario della differenza, quantificata in 2.500 euro. I carrozzieri non avevano rispettato il patto e l’imputato, insieme a un coimputato appartenente alla Polizia di Stato, li aveva minacciati con un’arma di ordinanza per costringerli a consegnare la somma, in parte poi versata.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi della qualificazione giuridica dei fatti come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e deducendo un travisamento della prova in ordine all’assenza di un proprio vantaggio personale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso il dedotto vizio di mancanza di motivazione: i giudici di appello avevano specificamente affrontato la questione della qualificazione del fatto e dell’accordo, spiegando perché la pretesa del proprietario dell’auto fosse illecita e non azionabile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la natura dell’accordo “conservativo e pagamento diretto”: con esso l’assicuratore si sostituisce al danneggiato nel pagamento del compenso spettante al riparatore, nei limiti del danno quantificato. Se il riparatore fattura lavori non eseguiti o costi superiori a quelli effettivi, trae in inganno la compagnia: condotta riconducibile all’art. 642, comma 2, cod. pen., ipotesi speciale di truffa configurabile anche da soggetti estranei al sinallagma, o in alternativa all’art. 640 cod. pen. Di tale condotta il proprietario era consapevole e partecipe, avendo ammesso in udienza di sapere dell’uso di pezzi usati e del patto di incassare la differenza.
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza decisiva: l’accordo volto a spartire i proventi del delitto ha causa o motivo illeciti ed è nullo, sicché esclude in radice la derubricazione nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. La circostanza che il danneggiato conservi il diritto all’intero risarcimento anche senza riparare il mezzo, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 209/2005, non incide sull’illiceità della condotta concretamente tenuta: l’imputato ha scelto di procurarsi con modalità illegali ciò che avrebbe potuto ottenere per via legittima.
Quanto al concorso di terzi, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020: il concorso nel reato di esercizio arbitrario è configurabile solo se il terzo offre un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori. È sufficiente che anche uno solo dei concorrenti persegua un vantaggio personale illecito perché tutti rispondano di estorsione. Nel caso di specie il coimputato aveva agito per un compenso, circostanza pacifica con cui la difesa non si era confrontata.
La Corte ha inoltre rilevato l’assenza di specificità del secondo motivo, mera reiterazione di doglianze già disattese, e ha aggiunto che l’assoluzione del proprietario dell’auto per non aver commesso il fatto esclude il presupposto stesso del concorso in esercizio arbitrario, restando la sua pretesa creditoria solo il pretesto della condotta estorsiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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