Misure cautelari e mafia storica: tempo in carcere non è fatto nuovo (Cass. pen. Sez. I n. 32387 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo al momento dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende relative alla permanenza delle esigenze cautelari. Nei procedimenti per partecipazione ad associazione mafiosa “storica”, caratterizzata da risalente radicamento e riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, essendo l’attualità delle esigenze immanente al tipo di reato, escludibile solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio. Il solo decorso del tempo dall’applicazione della misura, non corroborato da ulteriori elementi, è dato neutro e non integra quel fatto nuovo che consente la sostituzione con misura gradata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame accoglieva l’appello cautelare del Procuratore generale avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva sostituito la custodia in carcere, applicata a un soggetto condannato per associazione di stampo mafioso, con la misura gradata degli arresti domiciliari. Il giudice cautelare riteneva non sufficienti, a fondare la sostituzione, il tempo trascorso in misura cautelare e la buona condotta carceraria, segnata da attività lavorativa e iscrizione universitaria.
La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione del principio del minimo sacrificio necessario e natura dinamica della valutazione cautelare, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente censurava la mancata considerazione delle prove documentali, l’omessa differenziazione rispetto ai correi ai quali era stata concessa la misura gradata e l’illogicità della valutazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria non si esaurisce nella fase genetica, ma accompagna tutte le successive vicende cautelari. Ne deriva che solo fatti nuovi, anche valutati congiuntamente a quelli originari, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione con misura meno afflittiva.
Il Collegio richiama Sez. 1 n. 82 del 10.11.2015 e, con ampia adesione, Sez. 2 n. 12197 del 14.12.2022, che distingue il diverso peso del fattore tempo nella fase precedente e in quella successiva all’applicazione della misura. Il tempo silente trascorso dalla commissione del reato rileva ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. solo per il giudice che dispone la misura; ai fini della sostituzione o revoca ex art. 299 cod. proc. pen. assume rilievo unicamente il tempo trascorso dall’applicazione in poi, qualificabile come fatto sopravvenuto solo in presenza di ulteriori elementi. Nei confronti della mafia storica l’attualità del pericolo è attributo immanente al tipo di reato.
Nel caso concreto il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio. Il clan di appartenenza è storicamente radicato sul territorio; il ricorrente vi è stato stabilmente inserito per anni, con significativa capacità criminale manifestata anche in settori eterogenei rispetto ai reati-fine tipici; nessun elemento indica dissociazione o rivisitazione critica del percorso criminale. La condotta inframuraria corretta e il percorso risocializzante non valgono a superare la presunzione.
Quanto alla censura sulla sentenza territoriale non allegata agli atti, la Corte osserva che i precedenti giudiziari possono costituire argomento di motivazione in quanto appartenenti ai fatti notori, purché compiutamente indicati per consentirne il controllo. Nella specie l’indicazione dell’autorità, della data di pronuncia e irrevocabilità, e del procedimento penale ne consente l’individuazione. Quanto alla comparazione con i correi, il Tribunale deve valutare la situazione specifica del ricorrente, e la comparazione richiede che le posizioni siano analoghe in tutte le condizioni che caratterizzano la condotta e la capacità criminale del reo. Quanto all’attualità delle esigenze, la Corte ritiene scarsamente significativa l’assenza di violazioni nel breve periodo di applicazione della misura gradata, tenuto conto della durata della condotta criminosa e del radicamento territoriale della cosca. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure