Colpa grave ostativa alla riparazione per frequentazioni ambigue e linguaggio criptico (Cass. pen. Sez. IV n. 28022 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti può integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, essendo oggettivamente suscettibile di essere interpretata come indizio di complicità. Il limite del principio risiede nella necessaria relazione di concausalità tra la condotta e il provvedimento restrittivo: non tutte le frequentazioni sono idonee allo scopo, ma solo quelle che abbiano dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. Spetta al giudice della riparazione rilevare tipo e qualità delle frequentazioni, per evidenziare l’incidenza del comportamento sulla determinazione della detenzione. In materia di reati associativi integra la condizione ostativa la condotta di chi, mantenendo con gli appartenenti al sodalizio frequentazioni ambigue, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità criminale. Costituisce inoltre colpa grave l’utilizzo, in conversazioni intercettate, di frasi in codice destinate a occultare un’attività illecita, anche diversa da quella per cui fu disposta la custodia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare in carcere subita per oltre cinque mesi, applicata dal giudice per le indagini preliminari in relazione a un’ipotesi provvisoria di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e a reati in materia di stupefacenti. Il giudice del riesame aveva confermato la misura; la Corte di cassazione aveva annullato limitatamente ad alcuni capi, con rinvio al giudice territoriale che aveva annullato il provvedimento cautelare per tutti i capi, disponendo l’immediata rimessione in libertà. Nel giudizio di cognizione il ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto in ordine ad alcuni capi e per insussistenza del fatto in ordine agli altri.
La Corte di appello, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’istante avesse contribuito con colpa grave a dare corso alla propria carcerazione. Da qui il ricorso per cassazione, con un unico motivo incentrato sulla violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e dell’art. 64 cod. proc. pen., in tema di diritto al silenzio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che costituisce causa ostativa all’indennizzo il comportamento dell’istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. Nel caso concreto il giudice della riparazione si era confrontato in modo diretto con il contenuto della pronuncia assolutoria, dalla quale emergeva non solo la vicinanza personale con il capo dell’associazione, ma anche la chiara consapevolezza di rapportarsi con soggetti facenti parte di una consorteria criminale dotata di armi e dedita allo spaccio.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio, più volte ribadito, secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, con richiamo a Sez. IV n. 53361 del 2018, Sez. IV n. 850 del 2021 e Sez. IV n. 574 del 2024. La Corte precisa però il limite del principio: non tutte le frequentazioni assumono rilievo, ma solo quelle che si pongano almeno in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato, secondo il tenore dell’art. 314 cod. proc. pen., richiamando Sez. IV n. 1921 del 2013 e Sez. IV n. 7956 del 2020.
Quanto al rapporto tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione, la Corte ricorda che l’autonomia dei due giudizi consente al giudice della riparazione di rivalutare fatti emersi nel processo penale, con il solo limite di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali, né non provate circostanze che questi ha valutato dimostrate. Nel caso di specie il confronto con la sentenza assolutoria è stato operato: accanto a comportamenti riconducibili alla sola vicinanza personale, il ricorrente aveva intrattenuto conversazioni di univoca natura illecita, come dimostrato dal riferimento alle armi e all’approvvigionamento di stupefacente, e aveva fatto ricorso a un linguaggio reiteratamente criptico e convenzionale.
La Corte esclude infine che il giudice della riparazione abbia attribuito valenza sinergica al silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, elemento non valutabile ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188; la Corte territoriale aveva unicamente sottolineato l’assenza di spiegazioni alternative al significato delle conversazioni. Il ricorso è quindi infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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