Confisca allargata e irretroattività: natura di misura di sicurezza (Cass. pen. Sez. 2 n. 24740/2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. costituisce una misura di sicurezza patrimoniale atipica, non avente natura punitiva ma ripristinatoria, finalizzata a rimuovere il vantaggio illecitamente acquisito mediante la commissione di reati. Essa si applica in base alla legge vigente al momento della sua applicazione, ai sensi dell’art. 200, comma 1, cod. pen., anche con riferimento a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma che ne prevede l’applicabilità per determinati reati-spia. Il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost. e all’art. 7 CEDU non opera in relazione a misure che, come la confisca allargata, non hanno connotati afflittivi ma sono dirette a far venir meno il rapporto del soggetto con beni acquisiti in modo non conforme all’ordinamento.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. di diversi beni mobili e immobili appartenenti a due indagati per i reati di associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 416 e 640-bis cod. pen.). Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento, ritenendo sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora, nonché la sproporzione tra i redditi leciti e i beni nella disponibilità degli indagati.
Avverso tale ordinanza, gli indagati proponevano ricorso per cassazione. Il primo motivo, comune a entrambi, eccepiva l’illegittimità dell’applicazione della confisca allargata per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., introdotto tra i reati-spia solo a decorrere dal 29 marzo 2022 (legge n. 25 del 2022), mentre i fatti contestati risalivano a data antecedente. Un ricorrente eccepiva altresì l’inclusione nel compendio ablatorio di un immobile pervenutogli per successione e di un bene intestato al figlio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, richiamando il consolidato principio per cui la confisca allargata costituisce una misura di sicurezza patrimoniale atipica, non una pena, e come tale soggetta alla disciplina di cui all’art. 200, comma 1, cod. pen., in virtù del rinvio operato dall’art. 236, comma 2, cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione (Sez. 2, n. 6587/2022, Cuku; Sez. 2, n. 15551/2022, Gallace; Sez. U, n. 8052/2024, Rizzi).
La Corte ha dato atto che la questione è stata di recente affrontata e risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 7 novembre 2025, la quale ha escluso l’operatività del divieto di irretroattività, rilevando che la confisca allargata non ha finalità punitiva ma ripristinatoria, essendo diretta a rimuovere il vantaggio illecitamente acquisito attraverso la commissione di reati già previsti come tali dalla legge all’epoca dei fatti. La Corte costituzionale ha altresì osservato che il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà su beni acquistati mediante condotte criminose, che determinano un vizio genetico nella costituzione del diritto stesso (Corte cost., sent. n. 166/2025; Corte cost., sent. n. 24/2019).
Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha rilevato che la dichiarazione di successione prodotta dal ricorrente riguardava un immobile diverso da quello oggetto di sequestro, e che il ricorrente era privo di legittimazione a contestare il sequestro di un bene intestato al figlio, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione (Sez. 2, n. 4160/2020, Bevilacqua).
Implicazioni Pratiche
- Natura della confisca allargata e irretroattività: l’avvocato che eccepisca l’irretroattività della confisca allargata per reati commessi prima dell’introduzione della norma deve tener conto del costante orientamento giurisprudenziale (confermato dalla Corte cost. n. 166/2025) che ne afferma la natura di misura di sicurezza, con conseguente applicabilità della legge vigente al momento della decisione, e non di pena soggetta al divieto di retroattività.
- Onere della prova per i beni di terzi: il terzo intestatario di un bene oggetto di sequestro per confisca allargata ha l’onere di provare la legittima provenienza del bene e l’assenza di fittizia intestazione; l’indagato non ha legittimazione a contestare il sequestro di beni formalmente intestati a terzi, salvo che dimostri un interesse personale e diretto alla restituzione.
- Valutazione della sproporzione: nel giudizio di sproporzione tra redditi e beni, il giudice deve considerare l’intero compendio patrimoniale nella disponibilità dell’indagato, compresi i beni intestati a terzi ove risulti una disponibilità indiretta; la prova della legittima provenienza grava sull’interessato, che deve dimostrare l’esistenza di redditi leciti sufficienti all’acquisto.
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