Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave da frequentazioni ambigue (Cass. pen. Sez. IV n. 35882 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, nel valutare se l’istante abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione, non è vincolato all’esito del processo di merito, ma deve esaminare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili al momento dell’adozione della misura cautelare, secondo una valutazione ex ante. La colpa grave rilevante può essere integrata da condotte consistenti in frequentazioni ambigue con soggetti legati ad ambienti criminali, purché il giudice ne motivi l’oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità e a porsi in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo. Il fatto che gli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una condanna non ne esclude la valutazione in sede riparatoria, perché il criterio del oltre ogni ragionevole dubbio lascia spazio a un diverso criterio valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di estorsione aggravata dall’art. 7 legge 203/91. Secondo l’ipotesi accusatoria, egli avrebbe consegnato una somma di denaro, ricevuta da un intermediario, a esponenti di un sodalizio di ‘ndrangheta quale parte del pagamento estorsivo. In sede di giudizio abbreviato il Gup lo aveva assolto per non avere commesso il fatto, e la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia, divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello, in sede riparatoria, aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, riconoscendo l’indennizzo e escludendo profili di dolo o colpa grave. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato l’ordinanza per vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa e alla quantificazione dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo, assorbente motivo, ricostruendo i principi che governano il giudizio riparatorio. Il giudice della riparazione deve verificare, con valutazione ex ante e con iter autonomo rispetto al merito, non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
La Corte ha richiamato la nozione di colpa grave come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, idonea a costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Su questa base ha ribadito che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in altro procedimento possono rilevare, purché il giudice ne motivi l’oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità e la loro relazione di concausalità con la misura adottata.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva dato atto della accertata vicinanza del ricorrente al sodalizio, per volere del quale era stato assunto presso la società vittima delle condotte estorsive, ma aveva ritenuto di non poter valorizzare tale dato perché non significativo del coinvolgimento nel reato. Secondo la Cassazione, tale omissione nasce dalla confusione tra il piano del giudizio di merito e quello del giudizio riparatorio: la Corte non ha considerato che elementi ritenuti insufficienti a fondare la condanna, alla luce del criterio del oltre ogni ragionevole dubbio, possono acquisire rilievo nella diversa sede riparatoria.
La Corte ha inoltre ravvisato un vizio di contraddittorietà della motivazione: l’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che il giudice della cautela aveva indicato la contiguità del richiedente al contesto associativo quale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, aveva poi escluso la rilevanza concausale di tale elemento. Poiché era stato lo stesso giudice della cautela a indicare tra gli indizi l’assunzione per volere di soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta, la valutazione della Corte d’appello è risultata irragionevole e illogica.
Ne è conseguito l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello, che nel nuovo giudizio dovrà valutare se le circostanze accertate siano sintomatiche di condotte gravemente colpose o dolose e se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo.
Nota della Redazione
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