Revoca della patente illegittima nel patteggiamento per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 35887 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie hanno natura distinta dalla pena e si collocano fuori dalla sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, con valutazione puntuale autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. All’accertamento del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada consegue in ogni caso la sospensione della patente da uno a due anni, non la revoca. Il giudice che disponga la revoca in luogo della sospensione viola la legge.

Il Fatto

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato al ricorrente, in ordine al delitto di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la pena concordata di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, sostituita con 125 giorni di lavoro di pubblica utilità. Con la stessa sentenza ha disposto la confisca dell’autovettura e la revoca della patente di guida.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge per avere il giudice applicato la revoca in luogo della mera sospensione, unica sanzione prevista per l’ipotesi contravvenzionale contestata. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa sistematica sulla natura delle sanzioni amministrative accessorie. Esse presentano caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio per tale ragione, restano estranee all’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento. Il giudice deve applicarle in via autonoma, a prescindere dalla volontà delle parti. Il riferimento è a un consolidato orientamento di sezione (Sez. IV n. 18942 del 27.03.2019, Rv. 275435; Sez. IV n. 29179 del 23.05.2018, Rv. 273091).

Da questa autonomia discende un corollario processuale: la statuizione sulle sanzioni accessorie è impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che circoscrive l’impugnabilità della sentenza di applicazione della pena. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 21369 del 26.09.2019, Rv. 279349, e Sez. V n. 277552 del 13.11.2019.

Sul piano sostanziale, il Collegio osserva che l’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due anni, con durata raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Si tratta di sanzione accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente anche nell’ipotesi di patteggiamento.

Nel caso concreto il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, ha disposto la revoca della patente in luogo della sospensione, prevista per il reato contestato. La Corte dichiara quindi fondato il ricorso e annulla la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in diversa persona fisica, perché indichi, nell’esercizio del potere discrezionale, il periodo di sospensione della patente nella cornice edittale indicata e dia conto delle ragioni della scelta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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