Configurabile il tentato incendio se il fuoco è domato sul nascere (Cass. pen. Sez. I n. 35878 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di tentato incendio di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme suscettibili di propagarsi con potenza distruttrice sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. La natura di dolo generico che caratterizza il delitto di incendio impone di ritenere configurabile il tentativo in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia coscienza e volontà di cagionare un evento di tali proporzioni, rientrando l’incendio, come evento, nella proiezione della sua volontà. Ciò vale anche quando, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, la coscienza e volontà si associ alla specifica finalità che caratterizza il reato di cui all’art. 424 cod. pen., che presuppone invece che l’incendio esuli completamente dall’intenzione dell’agente.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, all’esito del rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 423 cod. pen. per avere cosparso di benzina e dato fuoco a un’autovettura parcheggiata nel piazzale di un Municipio, con propagazione delle fiamme ai veicoli vicini. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 423 cod. pen., rideterminando la pena e revocando le pene accessorie.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione: la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il tentato incendio pur avendo indicato l’elemento soggettivo nei termini della mera accettazione del rischio, cioè come dolo eventuale, asseritamente incompatibile con gli elementi costitutivi del delitto tentato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Muovendo dalla risalente giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità del tentato incendio doloso, richiama il principio secondo cui integra il delitto l’appiccare un fuoco domato sul nascere, prima che possa divampare in vaste proporzioni con pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone, indicando quale precedente di riferimento Sez. III n. 30265 del 19.04.2021.

La Corte sottolinea che la natura di dolo generico del delitto di incendio rende configurabile il tentativo ogni volta che l’agente abbia coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen. L’incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente. Tale conclusione non è esclusa dalla circostanza che il fuoco sia stato appiccato al fine di danneggiare, ipotesi in cui la coscienza e volontà si associa alla finalità specifica del reato di cui all’art. 424 cod. pen., che richiede invece che l’incendio esuli dall’intenzione dell’agente.

Passando al caso concreto, la Corte rileva che la sentenza di appello, al di là della caduta lessicale relativa alla contrapposizione tra l’art. 423 e l’art. 424 cod. pen., si è conformata ai principi richiamati. I giudici di merito hanno dato adeguato conto dell’elemento psicologico: il ricorrente ha cosparso l’autovettura di benzina e il fuoco si è propagato al veicolo alla sua sinistra, andato completamente distrutto, a quello alla destra, pure a distanza di uno stallo non impegnato, e al parcheggio stesso.

Da tali circostanze la Corte desume la coscienza e volontà del ricorrente di provocare un incendio e, dunque, la sussistenza del dolo diretto a cagionarlo, quale evento idoneo a mettere in pericolo l’incolumità pubblica. La conclusione circa la sussistenza del reato di tentato incendio non è pertanto sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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