Composizione del collegio errata in intestazione: errore materiale correggibile (Cass. pen. Sez. V n. 41662 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra l’intestazione della sentenza e le risultanze del verbale di udienza in ordine alla composizione del collegio giudicante, prevalgono queste ultime, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso. La discordanza tra i componenti indicati nell’intestazione e quelli che hanno effettivamente partecipato alla deliberazione non integra alcuna nullità, ma costituisce un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione. Il principio di immutabilità del giudice non è violato quando la documentazione processuale dimostri con certezza l’effettiva composizione del collegio che ha deliberato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen. Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione.

Il primo ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione dell’art. 525 cod. proc. pen., lamentando che i nomi dei giudici riportati nell’intestazione della sentenza non corrispondevano a quelli indicati nel verbale di udienza quali componenti del collegio che aveva deliberato. Analoga doglianza era svolta dal secondo ricorrente, che aggiungeva un ulteriore motivo concernente l’omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, affrontando congiuntamente i motivi comuni. Il Collegio ha aderito all’orientamento espresso da Sez. 5 n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, che si pone sulla scia dei principi affermati da Sez. U n. 28 del 27/09/1995, secondo cui l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, di componenti del collegio diversi da quelli che hanno preso parte alla deliberazione è emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale.

Il principio posto a fondamento della decisione è quello per cui, in caso di contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze del verbale di dibattimento, sono queste ultime a prevalere, in ragione del valore probatorio del verbale, che fa fede fino a querela di falso. Ne deriva che siffatta circostanza non determina alcuna nullità. La Corte ha richiamato sul punto un consolidato indirizzo, citando Sez. 5 n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Sez. 2 n. 32991 del 24/06/2011, Sez. 2 n. 18570 del 23/1/2009 e Sez. 3 n. 41941 del 4/10/2005.

Nel caso concreto, non era in discussione che il dispositivo fosse stato pronunciato dal collegio composto dal Presidente, estensore della motivazione, e dai giudici a latere che avevano partecipato all’udienza, alla decisione e alla lettura del dispositivo. La difformità dei nominativi nell’intestazione è stata quindi qualificata come patente errore materiale nella redazione grafica, non emergendo alcun dubbio sull’effettiva composizione del collegio.

Il Collegio ha preso espressamente le distanze dall’isolato orientamento di Sez. 5 n. 47164 del 4/11/2009, che aveva ravvisato la nullità assoluta in ipotesi analoga. Tale precedente è stato ritenuto non condivisibile, essendo stato pronunciato in una vicenda in cui la modalità di compilazione materiale del verbale era inidonea a fare piena chiarezza sul punto.

Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente, reiterando censure già svolte in appello, non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva spiegato come il fatto non potesse ricondursi né al falso in scrittura privata, depenalizzato, né al delitto tentato. Al rigetto dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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