Riparazione ingiusta detenzione e colpa grave del richiedente (Cass. pen. Sez. IV n. 35029 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve negare il ristoro quando il richiedente ha concorso, con comportamento gravemente colposo, a dare causa all’emissione del provvedimento cautelare. Il vizio di motivazione per travisamento della prova, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sussiste solo se è introdotta in motivazione un’informazione rilevante non rinvenibile nel fascicolo processuale o se è omessa la valutazione di una prova decisiva. Il mero errore materiale contenuto nell’ordinanza impugnata, che non incide sull’apparato argomentativo nel suo complesso, non integra il vizio dedotto.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 13.02.2025, ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata nell’interesse del ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio aggravato e poi assolto con sentenza della stessa Corte, divenuta irrevocabile.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per travisamento della prova in punto di sussistenza di profili di dolo o colpa; il secondo per inosservanza dell’art. 314 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sulla medesima questione. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il consolidato insegnamento secondo cui il travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità solo in due evenienze: quando è introdotta in motivazione un’informazione rilevante non rinvenibile nell’incarto processuale, oppure quando è omessa la valutazione di una prova decisiva. A sostegno richiama Sez. II n. 27929 del 12.06.2019 e Sez. II n. 47035 del 03.10.2013.

Nel caso concreto nessuna delle due evenienze ricorre. Il riferimento all’adozione di una seconda misura cautelare, pur erroneo, costituisce un mero refuso, spiegato dalla coincidenza di gran parte del contenuto del provvedimento reiettivo con quello, di analogo tenore, emesso nei confronti del fratello e coimputato del richiedente. Il raffronto tra i due atti lo attesta con chiarezza.

La Corte esclude poi che nell’ordinanza impugnata si rinvengano altre criticità tali da far ritenere che il rigetto sia scaturito da un travisamento per invenzione o per soppressione. L’apparato motivazionale risulta congruo nel suo complesso, lineare e non illogico.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità ritengono le doglianze prive di pregio. L’ordinanza del giudice della riparazione è pienamente rispettosa del disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice del merito ha correttamente ritenuto che il richiedente avesse concorso, con comportamento gravemente colposo, a dare causa al provvedimento restrittivo, individuando la condotta nella partecipazione a un incontro con esponenti apicali del contesto criminale di riferimento, finalizzato a mettere in stato d’accusa un soggetto poi ucciso nel corso dell’incontro stesso.

È stata così ritualmente individuata una condotta che ha esplicato una funzione sinergica rispetto all’adozione della misura, pur non essendo risultata idonea, da sola, a giustificare una pronuncia di condanna. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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