Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35063 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per mancanza di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione impugnata. La mancanza di specificità, dalla quale a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il vizio di motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Il Fatto

Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano li aveva condannati. Con il primo motivo deducono la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego del vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.; con il secondo motivo censurano la ritenuta recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La questione arriva davanti alla Sezione VII perché i ricorrenti assumono che il giudice di merito non abbia adeguatamente argomentato su tali punti.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità, dalla quale deriva l’inammissibilità, si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

I motivi sono, altresì, indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Essi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Il giudice di merito, osserva la Corte, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Quanto alla continuazione, ha specificato che i reati per i quali se ne denuncia la mancata applicazione sono caratterizzati da dolo d’impeto, ciò che confligge con il requisito del disegno criminoso richiesto dalla fattispecie. Quanto alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento trova fondamento nella maggior colpevolezza e nella maggior pericolosità sociale dei ricorrenti, desunta dai precedenti penali.

I motivi sono infine manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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