Riparazione per ingiusta detenzione: vizio di motivazione sulla condotta ostativa (Cass. pen. Sez. IV n. 3000 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce condizione necessaria del diritto all’indennizzo l’assenza di una condotta dell’interessato che, per dolo o colpa grave, abbia dato causa all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. Tale condizione deve essere accertata dal giudice della riparazione con valutazione ex ante e con un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, dovendosi stabilire non se la condotta integri estremi di reato, ma se essa abbia ingenerato, anche per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Il giudizio penale e quello riparatorio attengono a piani distinti e possono pervenire a conclusioni differenti pur muovendo dal medesimo materiale probatorio. La sentenza assolutoria non esonera quindi il giudice della riparazione dal valutare in modo autonomo le condotte di contiguità o frequentazione ambigua, pur non idonee a fondare un giudizio di responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice della riparazione, aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un indennizzo in favore di un soggetto che aveva subito custodia cautelare per oltre due anni nell’ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso, conclusosi con assoluzione.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per motivazione carente e contraddittoria in relazione ai presupposti di cui all’art. 314 cod. proc. pen., e, con il secondo, vizi motivazionali nella quantificazione dell’indennizzo ex art. 315 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Il giudice della riparazione, osserva il Collegio, ha limitato la propria valutazione a riprodurre lo schema argomentativo della sentenza assolutoria, senza operare un autonomo accertamento dell’eventuale concorso di colpa dell’interessato. Detta valutazione contraddice i principi della giurisprudenza che la stessa Corte nissena aveva premesso di seguire.
Il Supremo Collegio ribadisce che l’accertamento della condizione ostativa deve avvenire con criteri distinti da quelli del giudizio di merito: non rileva se la condotta integri reato, ma se essa abbia determinato, ancorché in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, secondo il richiamato precedente Sez. IV n. 2145 del 13.01.2021.
La Corte territoriale, pur avendo dato atto che l’ordinanza genetica si fondava quasi esclusivamente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha trascurato elementi ricavabili dalla stessa sentenza di assoluzione. In particolare, il fatto che i reati di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico commessi dal 1997 al 1999 fossero coperti da giudicato non impediva di considerare le condotte antecedenti ai fini della riparazione, essendo emersa una consolidata rete relazionale nel narcotraffico facente capo agli interessati.
La Corte della riparazione non ha inoltre sottoposto ad autonoma valutazione le risultanze sulle attività illecite già giudicate e sui rapporti economici riconducibili ai fratelli, né ha esaminato il significato di un incontro con persona coinvolta in traffici illeciti, pur rimasto privo di rilievo probatorio per la responsabilità associativa. Sul punto si richiama il principio per cui le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo ostativo all’indennizzo, anche tra persone legate da rapporto di parentela, purché accompagnate dalla consapevolezza del coinvolgimento in traffici illeciti e non necessitate (Sez. III n. 29550 del 05.07.2019, Rv. 277475).
Il Collegio richiama altresì la nozione ampia di condotta dolosa elaborata dalle Sezioni Unite n. 43 del 13.12.1995, il principio sulla valutazione della condotta anteriore e successiva alla misura (Sezioni Unite n. 32383 del 27.05.2010) e quello sulla funzione solidaristica dell’istituto (Sezioni Unite n. 51779 del 28.11.2013). L’ordinanza impugnata omette dunque di confrontarsi, sotto il profilo del dolo e della colpa ostativi, con circostanze che richiedevano un diverso scrutinio.
L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, rimettendo al giudice del rinvio le questioni sulle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.