La rinnovazione istruttoria in appello e la motivazione rafforzata in riforma dell’assoluzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 18851 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria non è tenuto a disporre la rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., qualora ritenga di poter decidere sulla base degli elementi già acquisiti. L’onere di motivazione rafforzata imposto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è adempiuto quando la sentenza dimostra un confronto argomentativo serrato con la decisione assolutoria e fonda le difformi conclusioni su un nuovo esame del materiale probatorio, evidenziando le criticità del primo giudizio. La sentenza di applicazione della pena su richiesta è utilizzabile come prova nei procedimenti concernenti gli stessi fatti nei limiti stabiliti dall’art. 238-bis cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per il delitto di rapina aggravata. Il giudice di secondo grado, procedendo alla rinnovazione istruttoria mediante l’audizione della persona offesa e l’acquisizione della sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del coimputato, ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell’imputato.

La Motivazione della Corte

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione rafforzata. L’impianto motivazionale, fondato sulle dichiarazioni del coimputato, il quale aveva reso più versioni dei fatti contraddittorie, e su quelle della persona offesa, sarebbe stato inidoneo a fondare un giudizio di responsabilità in riforma della sentenza assolutoria.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato. I giudici hanno preliminarmente evidenziato che il giudice di appello, pur non essendovi tenuto, ha proceduto alla rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ritenendola funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all’imputato, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza. Sulla base della diretta acquisizione delle prove, ha spiegato approfonditamente le ragioni del proprio convincimento circa la differente valenza dimostrativa attribuita alle dichiarazioni della persona offesa rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.

La Corte ha rilevato che, essendo pacifica la perpetrazione della rapina e potendo la sentenza di applicazione pena essere utilizzata quale prova nei limiti di cui all’art. 238-bis cod. proc. pen., il giudice di merito ha approfonditamente vagliato le dichiarazioni della persona offesa, evidenziando la dovizia di particolari del racconto e la puntuale descrizione del rapinatore. Il giudice di appello ha adempiuto all’onere di motivazione rafforzata, esplicitando le ragioni per cui gli elementi già valutati dal primo giudice dovessero essere ritenuti credibili e riconducendo le incongruenze a modeste e insignificanti divergenze.

La Corte di merito ha inoltre dato conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’imputato e valorizzate dal primo giudice, rilevando la presenza di versioni contrastanti e l’incompatibilità con i racconti dei testi. Il giudice di appello ha aggiunto come elemento di pregnante valenza il video che registrava il passaggio dello scooter appartenente all’imputato e la descrizione del casco, corrispondente a quello rinvenuto presso la sua abitazione. La Corte di cassazione ha quindi concluso che il giudice di appello ha dimostrato di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado e compiuto un confronto argomentativo serrato, fornendo un nuovo costrutto motivazionale fondato su un nuovo esame del materiale probatorio, giustificativo delle difformi conclusioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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