Danno patrimoniale di rilevante gravità nel furto e condizioni della persona offesa (Cass. pen. Sez. 5 n. 8596 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. sussiste allorché il danno cagionato sia, nella sua entità oggettiva, di notevole consistenza, a prescindere dalle condizioni economico-finanziarie della persona offesa. La valutazione della capacità economica della vittima assume rilievo solo nelle ipotesi in cui il danno, pur non essendo di per sé oggettivamente notevole, possa essere qualificato di rilevante gravità in ragione delle specifiche condizioni della persona offesa. Ne consegue che, quando l’entità oggettiva del danno è già di per sé rilevante, non è necessario alcun ulteriore accertamento in ordine alle condizioni patrimoniali della vittima. È altresì manifestamente infondato il motivo di ricorso che, nell’ipotesi di furto di somma di denaro, pretenda un confronto tra l’importo sottratto e il volume d’affari complessivo della parte offesa, dovendo invece aversi riguardo all’entità del danno effettivamente sofferto.
Il Fatto
Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 9 maggio 2023, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen., rideterminando la pena, e per il resto confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, e 61 n. 7 cod. pen., nonché per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen.. All’imputato si contestava, in particolare, di essersi impossessato della somma di circa 14.400,00 euro contenuta in un borsello custodito all’interno del casotto di un distributore di benzina.
Avverso la decisione della Corte territoriale, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto il motivo proposto si palesava manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata né con la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto.
Nel valutare l’applicabilità dell’aggravante, la giurisprudenza di questa Corte – richiamata nella sentenza – ha chiarito che può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, possa essere qualificato come rilevante in relazione alle particolari condizioni della vittima. Tali condizioni sono invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, come nel caso in cui l’importo sottratto sia ragguardevole (nella specie, la Corte ha richiamato precedenti che hanno ritenuto sussistente l’aggravante per danni tra 20.000 e 71.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo evidenziato che l’imputato si era impossessato di una somma di quasi 15.000,00 euro – corrispondente ai ricavi di ben due giorni lavorativi del distributore di benzina, tenuto conto degli stretti margini di ricarico sul prezzo del carburante – arreca un danno di rilevante gravità per qualsiasi persona offesa. La Corte ha inoltre valorizzato le concrete difficoltà economiche della persona offesa, emerse dalla nota della Stazione dei Carabinieri, che evidenziava come l’ingente furto, non essendo assicurato, avesse aggravato la situazione finanziaria del titolare dell’impianto.
La circostanza che il volume d’affari mensile del distributore fosse ingente non assume alcun rilievo, poiché il danno va valutato nella sua concreta entità e non in rapporto alla capacità reddituale della vittima, quando l’importo sottratto è di per sé tale da integrare la rilevante gravità. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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