Nessuna riparazione per ingiusta detenzione se l’eccesso di pena deriva dalla continuazione (Cass. pen. Sez. IV n. 30578 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’equa riparazione per la detenzione patita a causa di un ordine di esecuzione illegittimo, riconosciuto dalla sentenza n. 310 del 1996 della Corte costituzionale, presuppone una violazione di legge dell’autorità procedente. Non integra detenzione sine titulo indennizzabile, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., la discrasia tra pena inflitta e pena eseguita che consegua all’esercizio del potere discrezionale del giudice dell’esecuzione, il quale riconosca il vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati. La diversa entità della pena eseguibile, in tal caso, non dipende da un ordine di esecuzione errato, bensì dal nuovo assetto sanzionatorio determinato dalla pronuncia esecutiva. Il limite temporale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. opera di diritto e non tollera scomposizioni del reato continuato o permanente in frammenti anteriori e posteriori alla detenzione senza titolo.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 6 febbraio 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione che il ricorrente assumeva di aver subito nella misura di mesi 7 e giorni 15 di reclusione, in ipotesi dipesa dall’emanazione di un ordine di esecuzione divenuto illegittimo.
I giudici della riparazione hanno rilevato che la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita è dipesa da vicende successive alla condanna, consistite nel riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati, e hanno ritenuto operante il limite temporale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 310 del 1996. Dopo l’iniziale indirizzo restrittivo (Sez. 4 n. 3382 del 2016, Sez. 4 n. 4240 del 2016, Sez. 4 n. 40949 del 2015), la giurisprudenza ha esteso la riparazione alle vicende successive alla condanna connesse all’esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato (Sez. 4 n. 17118 del 2021, Sez. 4 n. 57203 del 2017).
Il Collegio precisa però che la detenzione sine titolo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo in caso di violazione di legge dell’autorità procedente, non quando la discrasia consegua all’esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4 n. 26951 del 2024, Sez. 4 n. 38481 del 2024, Sez. 4 n. 25092 del 2021).
Su tale base la Corte esclude il vizio di applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen. La norma disciplina il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo e impone al pubblico ministero una detrazione di diritto, senza margini valutativi, il cui unico limite è di natura temporale. Il comma 4 impedisce il recupero della detenzione patita prima della commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire, con la duplice finalità di preservare le funzioni di prevenzione speciale e rieducazione e di evitare che la riserva di pena operi come stimolo alla commissione di nuovi reati.
Il ricorrente aveva sostenuto l’unicità del reato permanente ex art. 416-bis cod. pen. La Corte esclude tale unicità: il reato continuato è unitario solo nei limiti previsti dalla legge e, ai fini della fungibilità, deve essere scisso nelle singole violazioni (Sez. 6 n. 48644 del 2017, Sez. 1 n. 45259 del 2013, Sez. 1 n. 8109 del 2010, Sez. 1 n. 25186 del 2009). Per i reati permanenti, quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo, la fungibilità non è applicabile, non potendosi scomporre il reato in frammenti anteriori e posteriori alla detenzione (Sez. 1 n. 12675 del 2025, Sez. 1 n. 6072 del 2018, Sez. 1 n. 40329 del 2013).
La diversa entità della pena da eseguire è dunque derivata dall’esercizio di un potere discrezionale, senza che sia stata dedotta una violazione di legge dell’autorità procedente. Il ricorso è infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali; nulla sulle spese del Ministero resistente, la cui memoria non offre contributo alla dialettica processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.