Inammissibile il ricorso avverso patteggiamento per motivi di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 3865 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, che delimitano l’impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Resta pertanto estranea a tale perimetro la censura relativa alla omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di doglianza attinente alla motivazione e non alla violazione di legge. In tema di confisca del denaro per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è richiesto l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza sulla base di prove logiche.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Palmi gli ha applicato la pena di tre anni, tre mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione, con confisca di denaro pari a euro 266.000,00.
Con un primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. relativamente alla ricettazione, assumendo non dimostrata l’estraneità dell’imputato al delitto presupposto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo censura la motivazione sulla confisca, sostenendo che l’inconfigurabilità della ricettazione escluderebbe la confisca stessa. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte rileva che la omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
La nuova previsione, in deroga alla disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono a specifiche ipotesi di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano violate le disposizioni sull’espressione della volontà dell’imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull’erronea qualificazione giuridica del fatto e sull’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento a tali aspetti riguarda la violazione di legge e non la carenza di motivazione sugli stessi punti.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. In tema di ricettazione e di confisca del denaro, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto nel caso di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di cui non sappia fornire plausibile giustificazione, qualora, per luogo e modalità di occultamento e in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, possa ritenersene la provenienza illecita (Sez. II n. 43532 del 2021; Sez. II n. 5616 del 2021). Non è richiesto l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. II n. 29685 del 2011).
Tali orientamenti non contrastano con la pronuncia citata in ricorso (Sez. n. 28587 del 2024), la quale ha chiarito che il fumus della ricettazione non può desumersi, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme, dalle sole modalità di occultamento e dalla mancanza di redditi leciti, in assenza di elementi ulteriori significativi della certa provenienza da delitto presupposto. Nel caso in esame, il giudice di merito ha evidenziato l’ingente importo, occultato in un vano dell’auto costruito ad hoc e apribile con un pulsante di sblocco, e il rinvenimento della sostanza stupefacente in altro identico vano. Il giudice, richiamando l’art. 240-bis cod. pen., ha quindi compiutamente adempiuto all’onere motivazionale, parametrato alla particolare natura della sentenza di patteggiamento (Sez. II n. 28850 del 2019).
Nota della Redazione
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