Confisca del prezzo dello spaccio e limiti del concordato in appello (Cass. pen. Sez. III n. 30581 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme di danaro ricevute in corrispettivo della cessione di sostanze stupefacenti costituiscono il prezzo del reato e ne va disposta la confisca ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quando la decisione sia stata assunta con patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. L’omessa statuizione sulla confisca, ritualmente richiesta dal pubblico ministero, integra la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio. Nel concordato sui motivi di appello la censura relativa alla misura della pena concordata è inammissibile, salva l’ipotesi di pena illegale, che ricorre solo quando la sanzione eccede i valori qualitativi e quantitativi assegnati dal legislatore al tipo astratto. È parimenti inammissibile il ricorso che deduca la qualificazione giuridica del fatto, oggetto dell’accordo, o il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendo stata data rinuncia ai motivi di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la penale responsabilità di più imputati per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990, agli artt. 56, 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 629 cod. pen., rideterminando le pene previo riconoscimento dell’attenuante del comma 7 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La sentenza era stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta di alcune parti; l’istanza di concordato di un altro imputato era stata rigettata.

Ricorrevano per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello e i condannati. Il primo lamentava la mancata pronuncia sulla richiesta di confisca delle somme in sequestro; gli altri censuravano, tra l’altro, la determinazione della pena, la qualificazione giuridica dei fatti, l’omessa valutazione di una richiesta di giustizia riparativa e vizi di motivazione. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione concludeva per l’accoglimento del ricorso del pubblico ministero e per l’inammissibilità degli altri.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso del Procuratore generale la Corte richiama lo ius receptum secondo cui le somme ricevute in corrispettivo della cessione di stupefacenti, essendo espressione di un rapporto sinallagmatico, sono prezzo del reato e vanno confiscate ex art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche in caso di pena su richiesta delle parti. Nel caso concreto risultavano sequestrate somme riconducibili alla disponibilità di un condannato, qualificate come prezzo corrisposto per concludere un’operazione di importazione di stupefacente. Né il giudice di primo grado né la Corte territoriale si erano pronunciati sulla destinazione delle somme, pur essendo stata la richiesta di confisca posta a verbale. Da qui la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Quanto al ricorso di un condannato, la Corte accoglie il motivo sull’errore materiale: la pena pecuniaria irrogata non era contemplata nell’accordo tra le parti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dispone l’eliminazione della multa ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. È invece inammissibile il motivo sulla reformatio in peius: non vi è spazio per vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione; il negozio processuale liberamente stipulato non è modificabile unilateralmente, salva l’ipotesi di pena illegale.

Il medesimo principio regge il ricorso di altro imputato, che lamentava il diverso computo della pena base e la riduzione delle circostanze attenuanti generiche: la pena concordata, inferiore a quella di primo grado, non è sindacabile, non rilevando eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi. Quanto alla giustizia riparativa, la doglianza è inammissibile perché la richiesta di ammissione al programma era stata formulata dopo il perfezionamento dell’accordo e dopo la decisione ex art. 599-bis cod. proc. pen., dovendo l’istanza fare parte dell’accordo stesso.

Anche i ricorsi che contestavano la qualificazione giuridica del fatto e il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sono dichiarati inammissibili: l’accordo sui punti concordati implica rinuncia a ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale. Il ricorso fondato su motivi fattuali e rivalutativi è inammissibile, perché sollecita una rilettura nel merito delle prove; il travisamento della prova rileva solo per l’incontrovertibile distorsione del dato probatorio, non per la sua reinterpretazione.

Sono infine rigettate le censure sull’erronea indicazione della data della sentenza, qualificata come mero errore materiale privo di pregiudizio, sulla mancata relazione della causa, sulla transnazionalità dell’associazione — ritenuta applicabile al reato associativo secondo le Sezioni Unite n. 18374 del 2013 — e sul trattamento sanzionatorio, non sindacabile in termini di comparazione tra posizioni individuali. I ricorsi restanti sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *