Riesame cautelare, controllo di legittimità solo interno alla motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 30577 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità deve rimanere interno al provvedimento impugnato, senza nuova valutazione degli elementi indizianti. La nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale: basta un giudizio di qualificata probabilità, e gli indizi non vanno valutati con i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza che aveva disposto nei suoi confronti la custodia in carcere per i delitti di tentato omicidio volontario in concorso, di detenzione e porto di armi e di partecipazione a un’associazione su base familiare dedita al narcotraffico, oltre a reati fine in materia di stupefacenti.
Il riesame ha confermato la gravità indiziaria sulla base di accertamenti di polizia giudiziaria, sommarie informazioni, rinvenimento di bossoli e, in particolare, di intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali emergevano il movente ritorsivo del gesto, il coinvolgimento di altri familiari e l’incessante attività di spaccio del nucleo familiare. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati su motivazione apparente e manifestamente illogica in ordine alla gravità indiziaria per il tentato omicidio e per il delitto associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non lo è quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Alla Corte spetta verificare che il giudice abbia adeguatamente reso conto delle ragioni del quadro indiziario e controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Tale controllo resta però interno al provvedimento impugnato: non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. II n. 27866 del 17.06.2019 e Sez. IV n. 26992 del 29.05.2013.
La Corte ribadisce poi che la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale (Sez. V n. 36079 del 05.06.2012). È sufficiente l’emersione di un elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, senza i criteri richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso concreto il ricorrente segnala solo imprecisioni o trasposizioni di elementi indiziari — è pacifico che le telecamere non abbiano mai ripreso il ricorrente nei due episodi — ma la motivazione del riesame è ben più ampia e condensa un coacervo di elementi presuntivi. La difesa reitera i motivi di riesame contestando genericamente le argomentazioni del provvedimento.
Quanto al delitto associativo, la Corte richiama i criteri per la configurabilità dell’associazione finalizzata al narcotraffico (Sez. VI n. 7387 del 03.12.2013; Sez. IV n. 22824 del 21.04.2006): patto associativo tra almeno tre persone, risorse adeguate e stabile messa a disposizione del sodalizio. I giudici della cautela hanno individuato elementi conformi a tali criteri e hanno rappresentato il contributo del ricorrente come vitale per il mantenimento dell’associazione, compatibile con un’organizzazione ristretta su base familiare (Sez. V n. 6782 del 16.01.2015; Sez. II n. 49007 del 16.09.2014; Sez. III n. 48568 del 25.02.2016).
Sull’interpretazione delle intercettazioni la Corte osserva che essa è questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità (Sez. III n. 44938 del 05.10.2021). La difesa propone una non consentita lettura alternativa del compendio intercettativo, la cui valutazione non risulta inficiata da manifesta illogicità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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