Interdizione dai pubblici uffici illegittima se pena non supera tre anni (Cass. pen. Sez. IV n. 3822 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici non può essere applicata quando la pena finale inflitta sia inferiore a tre anni di reclusione. L’art. 29 cod. pen. collega l’interdizione temporanea quinquennale alla condanna alla reclusione per durata non inferiore ad anni tre, sicché la sanzione accessoria che si ponga oltre quel limite è illegittima e va eliminata. La circostanza attenuante del risarcimento del danno è oggettiva quanto ai contenuti ma soggettiva quanto agli effetti: il giudice può graduare la riduzione entro il limite di un terzo, motivando sui parametri dell’art. 133 cod. pen. Sono inammissibili le censure che mirino a una nuova valutazione della congruità della pena, se la determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, ha riconosciuto all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen., contestato per avere cagionato la morte di una persona alla guida di un autoveicolo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: la misura della diminuzione operata per l’attenuante e l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, nonostante la pena irrogata fosse inferiore al limite di tre anni fissato dall’art. 29 cod. pen..

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha riconosciuto l’attenuante ma ha rilevato che il risarcimento non era avvenuto prima del giudizio e che non vi era prova di un interessamento personale e diretto dell’imputato volto a conseguire l’obiettivo risarcitorio. La riduzione è stata quindi contenuta, con valutazione discrezionale non manifestamente illogica, in ragione dell’elevato grado della colpa e dell’entità del danno cagionato.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui dalla natura oggettiva dell’attenuante deriverebbe il venir meno del potere del giudice di graduarne l’incidenza. La giurisprudenza richiamata è mal posta: la circostanza del risarcimento è oggettiva quanto ai contenuti ma soggettiva quanto agli effetti. Resta fermo l’art. 65 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione è diminuita in misura non eccedente un terzo.

La modulazione della sanzione è funzionale al migliore adeguamento del trattamento al reato e al suo autore. Il giudice deve motivare dando conto dei parametri dell’art. 133 cod. pen.. Sono pertanto inammissibili le censure che mirino a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il secondo motivo è fondato. Rideterminata la pena finale in anni due e mesi otto di reclusione, non poteva essere confermata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, applicata dal Tribunale che aveva inflitto una pena superiore a tre anni. L’art. 29 cod. pen. prevede l’interdizione temporanea quinquennale come conseguenza della condanna alla reclusione per durata non inferiore ad anni tre. La sanzione accessoria confermata si pone in violazione della norma e va eliminata: la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente a essa, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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