Dolo di evasione provato da superamento soglia e mancato pagamento postumo (Cass. pen. Sez. III n. 31788 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico di evasione, richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non può essere desunto dalla sola omissione dichiarativa né dalla mera consapevolezza dell’entità dell’imposta dovuta. Esso può essere provato, secondo il criterio generale dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui l’entità del superamento della soglia di punibilità e il mancato pagamento postumo dell’imposta, neppure in misura parziale o con strumenti alternativi. In presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, il controllo di legittimità non può tradursi in una diversa lettura delle prove, essendo il travisamento della prova deducibile solo se il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10 aprile 2025, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la decisione del Tribunale di Verona dell’11 febbraio 2021, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione, quale amministratore unico di una società, per non aver presentato le dichiarazioni iva e ires relative a un’annualità d’imposta a fronte di ricavi non dichiarati.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi: l’errata applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico di evasione; la violazione degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. e il travisamento della deposizione del testimone della Guardia di Finanza sulla determinazione dell’imposta evasa; l’erronea applicazione della recidiva reiterata e del giudizio di bilanciamento; la determinazione del trattamento sanzionatorio e la conseguente prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, rilevando come i giudici di merito non abbiano affatto fondato l’accertamento dell’imponibile e dell’imposta evasa — e dunque il superamento della soglia di punibilità — su presunzioni, bensì sulle fatture attive e passive rinvenute in sede di verifica fiscale, dati documentali univoci e non contestati.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che il dolo specifico di evasione può essere desunto dall’entità del superamento della soglia, unitamente alla piena consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016). A ciò si aggiunge l’insegnamento della sentenza Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, secondo cui la sola consapevolezza dell’imposta evasa non basta, occorrendo elementi ulteriori quali il mancato pagamento postumo in tempi ragionevoli o la reiterazione dell’omissione per più annualità. Nel caso concreto la finalità evasiva è stata tratta dall’entità delle imposte, dal rilevante scostamento dalla soglia e dal mancato pagamento postumo, neppure parziale, secondo il criterio dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..
Il secondo motivo è stato respinto osservando che, dinanzi a una doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Il ricorrente ha invece preteso una diversa lettura degli elementi probatori, senza neppure allegare il verbale dell’esame testimoniale di cui denunciava il travisamento (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015).
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d’appello ha considerato, ai fini della recidiva, solo le condotte anteriori al fatto, riservando quelle successive al giudizio di bilanciamento, ove ha tratto un giudizio negativo sulla personalità (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014). Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo e la conferma del trattamento sanzionatorio, con esclusione della prescrizione.
Nota della Redazione
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