Ingiusta detenzione e frequentazioni ambigue: necessario il nesso concausale (Cass. pen. Sez. 4 n. 324 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta ostativa al riconoscimento dell’indennizzo deve consistere in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole su un alibi), che abbiano ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale. Il giudice della riparazione, con valutazione ex ante e iter logico-motivazionale autonomo, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, né ignorare le argomentazioni poste alla base del proscioglimento. La frequentazione ambigua integra colpa grave solo se posta in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. La mera negazione degli addebiti in sede di interrogatorio non costituisce condotta ostativa, essendo espressione del diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva richiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione subita in carcere dal 14/10/2014 all’08/10/2020, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., essendo stato assolto in Cassazione perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la domanda, ritenendo sussistente la condotta gravemente colposa ostativa, valorizzando un episodio di occultamento di un’autovettura e le frequentazioni del richiedente con soggetti appartenenti a un sodalizio di ‘ndrangheta. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso l’interessato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha rammentato che il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con un giudizio ex ante e autonomo rispetto al processo di cognizione, per stabilire se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza del reato. Tale valutazione incontra il limite di non poter ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso e impone il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza assolutoria.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva considerato ostativo l’episodio dell’occultamento di un’autovettura, senza confrontarsi con la pronuncia assolutoria che aveva qualificato la condotta come isolata e non sintomatica della partecipazione al sodalizio. La motivazione risultava carente proprio nell’indicare le caratteristiche di macroscopica negligenza o imprudenza richieste per integrare la colpa grave.

Ulteriore vulnus motivazionale è stato ravvisato nell’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’indagato nei due interrogatori, nei quali aveva negato gli addebiti. La Cassazione ha chiarito che la mera negazione, ove non mendace, costituisce esercizio del diritto di difesa e non può fondare il diniego dell’indennizzo, mentre il mendacio causalmente rilevante può assumere rilievo ostativo.

Quanto alle frequentazioni ambigue, la Corte ha ribadito che esse integrano colpa grave solo se poste in relazione di concausalità con la custodia cautelare. Il giudice della riparazione deve rilevare tipo e qualità delle frequentazioni, evidenziandone l’idoneità a indurre la falsa apparenza dell’appartenenza al sodalizio, senza limitarsi a un generico richiamo ai contatti con i coimputati. L’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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