Riparazione per ingiusta detenzione: prova dichiarativa e colpa grave (Cass. pen. Sez. III n. 36680 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente desumendoli da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purché verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione, oppure motivi sull’accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, oppure ancora accerti che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione. La sentenza di non doversi procedere fondata sull’inutilizzabilità delle intercettazioni non smentisce gli elementi dichiarativi su cui il giudice della cautela aveva basato la gravità indiziaria. Il riferimento all’esperienza professionale del richiedente non è illogico se inserito in un percorso che valorizza le anomalie oggettive dei beni.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per la detenzione sofferta nell’ambito di un procedimento per estorsione aggravata e ricettazione continuata, definito con sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. per inutilizzabilità delle risultanze captative. La Corte d’Appello, in primo grado, aveva rigettato la domanda. Su ricorso dell’interessato, la Quarta Sezione della Cassazione aveva annullato con rinvio quella decisione.

In sede di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente respinto la richiesta quanto alle accuse di ricettazione, valorizzando elementi istruttori già considerati dal Tribunale del riesame e non esclusi dal G.u.p. Il ricorrente ha impugnato per cassazione il nuovo provvedimento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento secondo cui, nel giudizio di riparazione, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente desunti da una prova dichiarativa assunta nel merito, a condizione che ne verifichi la tenuta rispetto al giudizio di cognizione o che ne accerti la riferibilità al richiedente, salvo che la sentenza assolutoria l’abbia esclusa (Sez. 4 n. 2202 del 2022).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del terzo in ordine alla consegna di un’autovettura di provenienza furtiva, ricevuta in parziale pagamento di un veicolo venduto all’autosalone del ricorrente. Il Tribunale del riesame aveva già ritenuto attendibile quella ricostruzione e falsa la versione del ricorrente. Il riferimento all’esperienza professionale nel settore della compravendita di auto è stato impiegato solo per dedurne la consapevolezza delle anomalie del veicolo.

Tale percorso non è contraddittorio né manifestamente illogico e non risulta vulnerato dalla sentenza di non doversi procedere, motivata con esclusivo riferimento all’inutilizzabilità delle intercettazioni.

Analoga conclusione per la seconda vettura: la Corte d’Appello ha fatto leva su elementi diversi dalle captazioni, valorizzati in sede di riesame e non confutati dalla sentenza di proscioglimento, quali il sequestro di un veicolo con numero di telaio contraffatto, privo di targa e con documentazione non genuina. Le dichiarazioni difensive sono state ritenute inverosimili, potendo integrare un comportamento preordinato a sviare i sospetti.

Il Collegio ha infine escluso che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la condotta specifica del ricorrente e la sua incidenza causale sulla misura, avendo essa individuato gli aspetti idonei a fondare la gravità indiziaria. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, liquidate in Euro 1.500.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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