Reato continuato in executivis richiede verifica dei concreti indici di programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 36675 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve accertare in concreto la sussistenza degli indici rivelatori del disegno criminoso unitario, attraverso un esame effettivo dei tempi, delle modalità e delle causali delle singole violazioni. Non integra il presupposto della continuazione né la ricaduta nel reato né l’abitualità a delinquere, che di per sé esprimono una scelta di vita e non l’unità di ideazione. È affetta da motivazione illogica l’ordinanza che neghi la continuazione fondandosi sulla sola propensione al delitto desunta dal certificato penale, senza esaminare i fatti oggetto della domanda e senza valutare l’incidenza della condizione di tossicodipendenza.

Il Fatto

Con ordinanza del 5 maggio 2025 il GIP del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. Il giudice ha richiamato numerose massime di legittimità e ha escluso l’identità del disegno criminoso nonostante l’omogeneità delle violazioni, ravvisando nei fatti l’espressione di uno stile di vita improntato al crimine e di determinazioni singolari ed estemporanee.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha richiamato le condotte oggetto delle decisioni irrevocabili — due cessioni di stupefacenti e tre furti, commessi tra agosto 2023 e aprile 2024 — e ha censurato l’assenza di una effettiva disamina dei fatti e l’omessa valutazione della richiesta di esame «per gruppi» e della condizione di tossicodipendenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto generale dell’istituto. Per valutare l’applicabilità della norma sul reato continuato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice di merito deve individuare, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle violazioni, gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. Quest’ultimo consiste nella rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano da sole l’elemento intellettivo che caratterizza l’istituto.

La Corte richiama poi la consolidata elaborazione sugli indici rivelatori: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, la medesimezza del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, potendosi valorizzare anche solo alcuni di tali elementi purché significativi (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008). La nozione di continuazione non può però ridursi all’ipotesi che tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati, poiché una definizione così rigorosa porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta. Occorre invece una programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere anche di massima, con riserva di adattamento alle evenienze del caso (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010).

Su tali basi la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017: il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e del fatto che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego sull’unico argomento dell’esistenza di «altre» condotte emergenti dal certificato penale, definendo la condizione dell’istante in termini di propensione al delitto. Una motivazione siffatta è illogica, perché proprio dall’esame dei fatti oggetto della domanda avrebbe potuto emergere il contrario, quantomeno nell’ambito della specifica serie di comportamenti sottoposti a verifica. La Corte rileva inoltre l’omesso esame dell’incidenza della tossicodipendenza: la scelta legislativa di inserire tale condizione nell’art. 671 cod. proc. pen. opera sul piano probatorio, come fattore di possibile riconoscimento in fatto dell’ideazione comune, e non può essere pretermessa.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, da affidarsi a una diversa persona fisica del medesimo ufficio (Corte cost. n. 183 del 2013).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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