Detenzione di munizione non contestata è fatto nuovo e impone annullamento (Cass. pen. Sez. I n. 27605 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un munizionamento non compreso, né espressamente né implicitamente, nel capo di imputazione integra fatto nuovo rispetto alla contestazione, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Non può invocarsi l’orientamento delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010 (Carelli), che esclude il mutamento del fatto in presenza di difesa esercitata nel merito, quando l’azione penale per quello specifico oggetto non sia mai stata esercitata. La sentenza di condanna per tale fatto va pertanto annullata senza rinvio, con eliminazione della relativa pena e trasmissione degli atti alla Procura competente. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. non introduce un autonomo vizio di legittimità, ma opera come criterio generale di valutazione della tenuta logica della motivazione: la sua violazione rifluisce nell’apparenza della motivazione ed è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il possesso di arma e munizionamenti, con riconoscimento della recidiva e rigetto della domanda di pena sostitutiva. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 13/03/2024, ha confermato la decisione.
Ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancanza di prova oltre il ragionevole dubbio sulla disponibilità dell’arma, il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza quanto alle munizioni, e l’illegittimità del trattamento sanzionatorio. La questione centrale riguarda la condanna per il possesso di una munizione calibro 12.7 mai evocata nel capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sull’insufficienza probatoria. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio — art. 533 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 46 del 2006 — non apre la legittimità al merito, ma consente di sindacare la coerenza logica delle affermazioni probatorie. La sua violazione costituisce ipotesi particolare di apparenza della motivazione, secondo la linea di Sez. VI n. 8705 del 2013 e di Sez. I n. 45506 del 2023. Il motivo è infondato: il rinvenimento dell’arma carica e occultata nel garage è apprezzato come altamente indicativo della disponibilità in capo al ricorrente, mentre l’ipotesi alternativa difensiva risulta priva di riscontri, essendo il decesso del terzo avvenuto anni prima e la pistola mai denunziata da costui.
È invece fondato il secondo motivo. L’azione penale è stata esercitata per 106 munizioni calibro 7.62 e per i bossoli; la munizione calibro 12.7, unico oggetto per cui è intervenuta condanna, non è richiamata nel capo di imputazione. La Corte d’Appello incorre in travisamento dei dati letterali quando legge “calibro 7.65” e da tale errore argomenta che il riferimento alle munizioni da guerra possa concernere altro.
Il possesso della munizione 12.7 costituisce dunque fatto nuovo rispetto alla contestazione. Non soccorre il richiamo a Sez. U n. 36551 del 2010 (Carelli): quella pronuncia esclude il mutamento del fatto quando l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi nel corso del processo, ma nel caso di specie vi è una aggiunta abusiva e imprevista ai contenuti fattuali dell’imputazione, non giustificata dalla conoscenza del verbale di sequestro o della perizia, poiché per quello specifico oggetto l’azione penale non è mai stata esercitata.
Quanto al terzo motivo, il diniego delle pene sostitutive è immune da vizi. L’art. 20-bis cod. pen. rinvia alla disciplina della legge n. 689 del 1981 e impone di valutare idoneità rieducativa e affidabilità del condannato; la valutazione negativa sulla personalità sostiene legittimamente il diniego.
Nota della Redazione
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