Nel giudizio di rinvio la competenza resta incontestabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 15359 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento in sede di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.. Il giudice di rinvio è vincolato, ai sensi dell’art. 627, comma terzo, cod. proc. pen., alla regola di diritto enunciata dalla Corte di cassazione ed è tenuto ad uniformarsi alla stessa per ogni questione di diritto con essa decisa. La competenza può essere rimessa in discussione solo ove emergano nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. In ambito estradizionale, la competenza della corte di appello resta ancorata al luogo di residenza dell’estradando ai sensi dell’art. 701, comma quarto, cod. proc. pen., anche qualora il soggetto si sia reso irreperibile.

Il Fatto

Il Ministro della giustizia aveva richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino uruguaiano, già ufficiale dell’esercito, colpito da mandato di arresto emesso dal Tribunale di Montevideo per omicidio pluriaggravato di un dirigente sindacale, ucciso nel 1975 in un centro di detenzione clandestino. La Corte di appello di Salerno aveva inizialmente respinto l’istanza, ma la Sesta Sezione penale aveva annullato il provvedimento per motivazione apparente, con rinvio ad altra sezione della medesima corte. In tale sede la Corte territoriale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come giudice competente la Corte di appello di Roma, sulla base dell’assenza di una residenza effettiva dell’estradando nel proprio distretto alla data di arrivo della richiesta di estradizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondata la doglianza incentrata sulla violazione dell’art. 627, comma primo, cod. proc. pen., che vieta nel giudizio di rinvio ogni discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento. La pronuncia di legittimità del 2 ottobre 2025 aveva già espressamente chiarito l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza, osservando che l’art. 701, comma quarto, cod. proc. pen. collega la competenza al luogo di residenza dell’estradando, rimasto Battipaglia nonostante l’irreperibilità.

Il giudice del rinvio, pertanto, era vincolato a quella statuizione: il combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen. non consente di rimettere in discussione la competenza attribuita, salvo che sopravvengano fatti nuovi idonei a radicare quella di un giudice superiore. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha invece declinato la propria competenza valorizzando circostanze già note e valutate dalla sentenza di annullamento, senza che emergesse alcun elemento sopravvenuto.

La Corte ha quindi ribadito che l’irreperibilità dell’estradando non determina il mutamento del criterio di individuazione del giudice competente, rimanendo fermo il riferimento alla residenza anagrafica. L’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno è stato disposto per una nuova valutazione della domanda cautelare, nel rispetto del principio di diritto già enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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