Affidamento in prova, irreperibilità e onere di collaborazione con l’UEPE (Cass. pen. Sez. I n. 24000 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti del Tribunale di sorveglianza alla condizione di irreperibilità dell’istante non vanno intesi in senso tecnico-formale, quando il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, ma come presa d’atto della mancata collaborazione con l’UEPE al fine di realizzare un’adeguata indagine socio-culturale. Sul condannato grava un onere di collaborazione con l’UEPE sia in sede genetica sia in sede di esecuzione della misura. È infondata la critica difensiva che, sul punto, opponga la formale reperibilità dell’istante in vista dell’udienza. Il ricorso che non si confronti con i contenuti del provvedimento impugnato è, per il resto, generico.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 10 ottobre 2025, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato. Questi è raggiunto da titolo sospeso per un reato commesso sino al 15 aprile 2016, con pena di 3 anni e 2 mesi.
Il Tribunale ha rilevato che l’istante, trasferitosi nel 2022 presso un familiare, non è stato reperito; né è stato reperito nel diverso luogo ove aveva preso in locazione un appartamento in ragione di una proposta di lavoro nel settore della pesca. La proposta lavorativa è stata inoltre valutata come proveniente da soggetto inaffidabile. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. Il primo passaggio argomentativo chiarisce la portata dei riferimenti del Tribunale alla condizione di irreperibilità: essi non vanno letti in senso tecnico-formale — tanto meno quando il contraddittorio risulta regolarmente instaurato — ma nel senso della presa d’atto della mancata collaborazione con l’UEPE, necessaria per realizzare una adeguata indagine socio-culturale.
Su questo terreno la critica difensiva è infondata. Il Collegio richiama il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui esiste un onere di collaborazione con l’UEPE sia in sede genetica sia in sede di esecuzione della misura, richiamando sul punto Sez. I n. 29344 del 13/06/2001, Njume, Rv. 219592. La deduzione del ricorrente, secondo cui la notifica per l’udienza sarebbe stata ricevuta a mani proprie dopo tentativi di rintraccio non andati a buon fine per l’assenza dal domicilio dovuta allo svolgimento dell’attività di pesca, non scalfisce dunque la prognosi negativa espressa dal Tribunale.
Per il resto, il ricorso è generico e non si confronta con i contenuti del provvedimento impugnato. Il Collegio non entra quindi nel merito della documentazione prodotta in ordine alla proposta di lavoro, perché l’argomento non è sviluppato in modo tale da superare la valutazione di inaffidabilità già espressa dal giudice di sorveglianza.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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