Riparto del finanziamento aggiuntivo per liste di attesa: obbligo di criteri predeterminati (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 173 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione alle strutture private accreditate di finanziamenti aggiuntivi destinati al recupero delle liste di attesa è subordinata alla previa predeterminazione, in via generale e preventiva, di criteri e modalità oggettivi, trasparenti e non discriminatori, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992. L’integrazione motivazionale successiva non sana il vizio consistente nella mancata predeterminazione dei criteri, poiché essa interviene su una scelta già compiuta. La ripartizione richiede inoltre un’istruttoria completa, formalizzata e comparativa, idonea a dare conto dell’applicazione concreta dei criteri dichiarati; l’acquisizione per le vie brevi non assicura tracciabilità né verificabilità del percorso decisionale. È illegittimo il provvedimento che dichiari criteri di riparto ma applichi in concreto un diverso parametro di riequilibrio paritario dei finanziamenti storici.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale con cui il budget aggiuntivo regionale per il recupero delle liste di attesa è stato ripartito tra gli operatori del territorio. La ricorrente ha contestato la parte di finanziamento a essa assegnata, pari a € 200.000 in aumento, rispetto a quella riconosciuta alla controinteressata, pari a € 550.000 in aumento.
Nelle more del giudizio l’Azienda ha annullato d’ufficio il provvedimento, riconoscendo un deficit motivazionale, e ha adottato un nuovo decreto sostanzialmente confermativo degli importi. La ricorrente ha quindi impugnato il nuovo atto con motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, e ha chiesto il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione amministrativa, qualificando gli atti di fissazione dei tetti di spesa come provvedimenti unilaterali autoritativi, distinti dall’esecuzione del rapporto convenzionale. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo l’atto originario stato annullato in autotutela e integralmente sostituito.
Nel merito, il Tribunale ha respinto l’eccezione di acquiescenza, rilevando che la sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente è avvenuta per accedere alle risorse contestate, senza rinuncia a impugnare il tetto di spesa.
Il nucleo del principio riguarda il riparto del finanziamento aggiuntivo. Il Collegio ha richiamato l’art. 12 della legge n. 241/1990, che impone la predeterminazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici, e l’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, che richiede procedure trasparenti, eque e non discriminatorie. Anche in assenza di una disciplina specifica di riparto, l’individuazione dei tetti aggiuntivi avrebbe dovuto essere improntata, a monte, alla predeterminazione dei criteri e, a valle, a un’istruttoria documentata e a un adeguato riscontro motivazionale.
Il decreto originario era privo dei criteri di ripartizione. Il provvedimento successivo, pur avendo formalmente enucleato criteri sufficientemente specifici, ha confermato integralmente gli importi già stabiliti. Secondo il Collegio, l’integrazione motivazionale postuma, pur ammissibile in sé, non sana la mancata predeterminazione dei criteri, che imponeva la fissazione degli stessi in via preventiva per orientare la discrezionalità.
Ha inoltre ravvisato la carenza di istruttoria: all’enunciazione dei criteri non ha fatto seguito un’attività conoscitiva strutturata e comparativa sui volumi, sulle liste di attesa e sulla capacità produttiva delle strutture; il riferimento ad acquisizioni per le vie brevi non assicura tracciabilità. Il provvedimento non dà conto del percorso logico-applicativo e rivela una contraddittorietà tra criteri dichiarati e criterio effettivamente applicato, individuato nel riequilibrio paritario dei finanziamenti storici.
È stato invece respinto il motivo sulla competenza regionale al riparto: la deliberazione della Giunta ha demandato alle Aziende sanitarie la distribuzione tra le strutture accreditate, riconoscendo loro un ambito di discrezionalità. Il quarto motivo è fondato per il mancato avvio del contraddittorio procedimentale. L’istanza risarcitoria è stata rigettata, mancando la spettanza automatica di ulteriori risorse e la prova dell’elemento soggettivo. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.