Ricorso cumulativo contro autorizzazioni dehors: irricevibile e improcedibile (TAR Piemonte n. 1070 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso cumulativo avverso più provvedimenti è ammissibile quando tra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata, tale da riferirli a un’unica sequenza procedimentale. La piena conoscenza rilevante ai fini del termine decadenziale non richiede la cognizione integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua immediata e concreta lesività. Il ricorso proposto oltre il termine di sessanta giorni è irricevibile. Il venir meno del presupposto temporale che fondava la posizione sostanziale azionata determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ove non sia dichiarato l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori.

Il Fatto

Una società titolare di un esercizio di somministrazione chiede al Comune l’autorizzazione a installare un dehors permanente su suolo pubblico. Nelle more del procedimento presenta anche una comunicazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, avvalendosi della disciplina speciale per l’emergenza epidemiologica, per un’area parzialmente coincidente con la prima.

La ricorrente, gestore dell’esercizio confinante, rappresenta al Comune il pregiudizio alla propria attività commerciale. Ottenuta l’autorizzazione permanente e formatosi il diniego sulla propria istanza di occupazione temporanea, impugna davanti al Tribunale sia i provvedimenti favorevoli alla controinteressata sia il diniego, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo. Richiamata la regola dell’art. 32 c.p.a. e i principi della Adunanza Plenaria n. 5/2015, il Tribunale osserva che tra i provvedimenti impugnati sussiste una connessione oggettiva, riferendosi a un’unica azione amministrativa incidente su una situazione giuridica sostanziale unitaria. L’eccezione è respinta.

Nel merito del primo motivo, relativo alle autorizzazioni, il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità. La ricorrente aveva conoscenza dell’esistenza e della portata lesiva dei provvedimenti quantomeno dall’istanza di accesso presentata il 19 maggio 2021, come si desume dal suo contenuto. Da quella data decorre il termine di decadenza di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a., decorso alla notificazione del ricorso, avvenuta il 22 settembre 2021.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la piena conoscenza non esige la cognizione integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. Non rileva l’integrale acquisizione della motivazione, che può fondare successivi motivi aggiunti. Ne consegue l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

In via ulteriore, è fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse riguardo all’occupazione temporanea della controinteressata, i cui effetti si erano esauriti il 30 giugno 2021, prima della notificazione del ricorso.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego opposto alla ricorrente, il Tribunale rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. L’istanza si fondava sulla deliberazione di Giunta n. 108/2021, che ammetteva occupazioni temporanee fino al 31 dicembre 2021. Decorso tale limite, l’annullamento non produrrebbe più alcuna utilità, non potendo le occupazioni temporanee essere comunque autorizzate. Né è stato dichiarato l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., secondo la sentenza n. 8/2022 dell’Adunanza Plenaria. Il ricorso è quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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