Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 752 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione va eseguito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Le norme di bilancio operano come vincoli di efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussistono le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione prevalentemente sollecitatoria, e decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, con la quale è stato accertato il suo diritto a fruire della carta del docente per l’anno scolastico 2024-25, per l’importo di 500,00 euro, con condanna del Ministero dell’Istruzione alla messa a disposizione del beneficio e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza è stata notificata il 16 gennaio 2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 7 maggio 2025. A fronte di tale titolo, il Ministero non ha adottato alcuna condotta adempitiva. Di qui il ricorso in ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, depositando una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale che dà atto della trasmissione della sentenza agli uffici competenti e dell’avvenuto pagamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza è stata notificata il 16 gennaio 2025 e il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2025. Ne deduce la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Nessuna contestazione è sollevata sull’inadempimento del Ministero. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della carta docente.
Sul versante dell’esecuzione materiale, il TAR richiama l’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996 e il meccanismo del pagamento in conto sospeso, applicabile anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Le modalità sono fissate dal D.M. 1° ottobre 2002 e dal D.M. 24 giugno 2015. Il Collegio aderisce all’indirizzo per cui la mancanza di disponibilità di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore, perché le norme contabili hanno efficacia meramente interna. Il commissario dovrà quindi compiere tutti gli atti necessari, anche ricorrendo al conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne riconosce la giustificazione nel ritardo maturato, ma ne privilegia la funzione sollecitatoria rispetto a quella punitiva. La sanzione è quantificata negli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e applicazione retroattiva qualora il termine di adempimento venga superato. Il calcolo è posto d’ufficio a carico del commissario, con pagamento contestuale al debito principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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