La decadenza del consigliere comunale per assenze ingiustificate è sindacabile dal giudice amministrativo (TAR Calabria n. 178 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente la decadenza dalla carica di consigliere comunale, disposta per assenze ingiustificate, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Non ricade, infatti, nell’ambito dell’accertamento, di natura formale ed automatica, dei presupposti che condizionano il diritto all’elettorato passivo, riservato al giudice ordinario, ma attiene alle modalità di svolgimento del munus di consigliere comunale. La declaratoria di decadenza consegue all’adozione di un provvedimento autoritativo, espressione di un potere di natura discrezionale, sindacabile dinanzi al giudice amministrativo. Le giustificazioni delle assenze possono essere fornite anche successivamente alla notificazione della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale.
Il Fatto
Un consigliere comunale impugnava dinnanzi al TAR Calabria la delibera con cui il Consiglio Comunale aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica per assenze ingiustificate, chiedendone la sospensione cautelare. Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di controversia attinente all’elettorato passivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto, in via preliminare, infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione, osservando che la res controversa non involge l’accertamento dei presupposti del diritto all’elettorato passivo. La vicenda riguarda, piuttosto, le modalità di svolgimento del munus di consigliere comunale, disciplinate da norme primarie e secondarie, la cui violazione legittima l’adozione di un provvedimento autoritativo di decadenza, espressione di un potere discrezionale.
Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha valorizzato il contenuto delle delibere del Consiglio Comunale del 17.04.2025 e 30.04.2025, nelle quali era attestato che il ricorrente aveva giustificato le assenze. Tali attestazioni, rese nella forma di “Si dà atto”, fanno piena prova fino a querela di falso e non risultano superate dalla successiva delibera di decadenza.
Il Tribunale ha inoltre richiamato l’art. 43, comma 4, T.U.E.L. e le disposizioni statutarie e regolamentari comunali, rilevando come le giustificazioni possano essere fornite anche in epoca successiva alla notificazione della proposta di decadenza. Nel caso di specie, non emergerebbe alcuna valutazione del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione, come invece richiesto dalla giurisprudenza, anche della Sezione.
Ritenuta la sussistenza del periculum in mora, in ragione dei rilevanti interessi pubblici connessi al munus di consigliere comunale e del vulnus al principio democratico rappresentativo, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della delibera di decadenza e condannando il Comune al pagamento delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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