Annullamento aggiudicazione e sorte concessione beni secondo codice processo amministrativo (Cons. Stato n. 10038 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., sebbene dettati per le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, esprimono principi di portata generale estensibili al settore delle concessioni di beni. Il giudice amministrativo, nel pronunciare l’annullamento dell’aggiudicazione, deve definire gli effetti di tale caducazione sul contratto o rapporto medio tempore stipulato, valutando l’interesse pubblico e la natura dei vizi accertati. L’annullamento dell’atto di affidamento non determina automaticamente l’inefficacia della concessione: la relativa declaratoria presuppone una pronuncia espressa e una ponderata valutazione. Il principio opera anche quando l’annullamento imponga all’amministrazione una rivalutazione, ora per allora, dei punteggi delle offerte, evenienza che può condurre alla conferma della graduatoria contestata.
Il Fatto
Il Comune di Bologna, con provvedimento dell’8 novembre 2019, approvava la graduatoria per l’assegnazione di immobili comunali ad associazioni iscritte all’elenco delle libere forme associative. Per l’immobile di vicolo Bolognetti risultava prima classificata l’associazione concessionaria uscente, con 84 punti, e seconda l’associazione ricorrente, con 78 punti. La convenzione definitiva veniva stipulata il 17 settembre 2020, per quattro anni con possibilità di rinnovo, e il rapporto risultava scaduto alla data dell’udienza, salvo proroghe e salvi gli effetti del provvedimento cautelare che aveva sospeso la sentenza di primo grado.
Il TAR Emilia Romagna accoglieva il ricorso dell’associazione seconda classificata e annullava l’assegnazione, ravvisando la manifesta irragionevolezza del punteggio azzerato per le esperienze pregresse e della valutazione del piano economico-finanziario dell’aggiudicataria. Il Comune proponeva appello, censurando in via preliminare l’assenza di impugnazione della convenzione e dell’avviso pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la censura preliminare solo in parte fondata. L’associazione seconda classificata ha ritualmente impugnato il provvedimento di assegnazione, che costituisce l’atto lesivo, e la sentenza appellata non ha pronunciato un annullamento ex tunc del contratto, ma ha stabilito che spetta al Comune adottare gli atti conseguenti. Infondata è invece la doglianza sulla mancata impugnazione dell’avviso pubblico, poiché i vizi dell’affidamento attengono alla non corretta applicazione dei criteri in esso stabiliti.
L’appello è però fondato là dove lamenta che il primo giudice non abbia applicato i principi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., che impongono di definire gli effetti dell’annullamento dell’atto di affidamento sulla sorte del contratto nel frattempo stipulato. Tali disposizioni, pur riferite ai contratti di lavori, servizi e forniture, esprimono principi di portata generale certamente estensibili alle concessioni di beni. Occorre pertanto definire la portata dell’annullamento sul rapporto concessorio in atto, tenendo conto della sua imminente scadenza e del fatto che le ragioni dell’annullamento impongono una rivalutazione dei punteggi che ben potrebbe confermare la graduatoria contestata.
Nel merito, il Collegio condivide solo in parte la motivazione del TAR. Sussiste un difetto di istruttoria del Comune quanto alla sostenibilità economico-finanziaria: la presenza di volontari non esonera dal rispetto delle norme di sicurezza e, a mente dell’art. 18 d.lgs. n. 117/2017, essi devono essere assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, costi non contemplati nel piano dell’aggiudicataria. Non è invece condivisibile l’assunto secondo cui il piano sarebbe irrimediabilmente carente per aver prospettato l’abbattimento del canone al 100%: tale evenienza era largamente prevedibile e si è concretamente realizzata. La mancata allegazione di un piano alternativo avrebbe potuto incidere sul punteggio, non sull’intera attendibilità dell’offerta.
Ne consegue il parziale accoglimento dell’appello: l’aggiudicazione resta annullata limitatamente alla determinazione dei punteggi sul piano finanziario e sulle esperienze pregresse, con rideterminazione ora per allora da parte del Comune. In applicazione dei principi dell’art. 122 cod. proc. amm., l’annullamento non determina l’inefficacia della concessione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.