Adesione agevolata non basta senza accertamento regionale del pagamento (TAR Lazio n. 7170 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, con il pagamento della quota ridotta del 48% degli importi dovuti per il ripiano del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti regionali di ripiano. La fattispecie estintiva ha natura complessa e richiede, oltre al tempestivo versamento da parte dell’azienda fornitrice, anche l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della regione o provincia autonoma competente, con la relativa comunicazione alla segreteria del TAR Lazio. La mera dichiarazione di adesione alla procedura agevolata, corredata dall’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, può invece fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., desumendosi dal comportamento della parte un argomento di prova del venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano per il superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti atti ministeriali. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata disciplinata dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, provvedendo al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha esaminato la natura della fattispecie estintiva introdotta dalla normativa sopravvenuta. Dalla lettura dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 emerge che la cessazione della materia del contendere nei giudizi inerenti il riparto degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici richiede la sussistenza cumulativa di presupposti facenti capo a soggetti diversi: il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice e l’attestazione della regione o provincia autonoma circa l’avvenuto versamento. Il perfezionamento della fattispecie è, pertanto, subordinato all’adempimento di oneri gravanti su entrambi i soggetti, configurandosi una fattispecie complessa.

Nel caso di specie, la società ricorrente non ha depositato nel fascicolo di causa il provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento adottato dalla regione, né risulta la relativa comunicazione alla segreteria del tribunale. Non può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie legale della cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata e l’affermato adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie costituiscono elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di trarre dal comportamento delle parti argomenti di prova del venir meno dell’interesse.

Il TAR ha, dunque, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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