Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 1040 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle controparti ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., determina l’estinzione del giudizio senza bisogno di valutazioni sul merito della controversia. L’estinzione è dichiarata dal giudice con sentenza, che può disporre la compensazione delle spese di lite quando la rinuncia sia motivata da sopravvenuta carenza di interesse e non vi sia opposizione delle altre parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di convalida di un piano attuativo e, successivamente, con motivi aggiunti, aveva impugnato la delibera consiliare con cui l’amministrazione aveva deciso di non adottare il piano proposto. Il giudizio era stato convertito dal rito sul silenzio al rito ordinario con sentenza non definitiva.

Nelle more del giudizio, la ricorrente ha notificato alle controparti una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune non si è opposto alla rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna rileva che la rinuncia è stata notificata ritualmente alle controparti ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., e che il Comune resistente non ha manifestato opposizione. Constatata la ritualità della dichiarazione e la sopravvenuta carenza di interesse che ne costituisce il presupposto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa che essere dichiarato estinto per rinuncia.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, conformemente alla richiesta formulata dalla ricorrente e in assenza di contestazioni da parte del Comune.

La pronuncia si inserisce nel solco dell’istituto di cui all’art. 84 c.p.a., che configura la rinuncia come atto processuale unilaterale idoneo a definire il giudizio senza alcuna statuizione sul merito della controversia, purché la relativa dichiarazione sia notificata alle parti costituite e non vi sia opposizione delle altre parti che abbiano interesse alla prosecuzione del processo.

La sentenza, pertanto, non entra nel merito delle censure proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta estinzione del giudizio e a regolare il carico delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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