Royalties e valore in dogana: rileva il controllo sulla filiera produttiva (Cass. civ. Sez. V n. 842 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, i corrispettivi e i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare, a norma dell’art. 32, par. 1, lett. c), Reg. (CEE) n. 2913/1992, quando il loro pagamento costituisce condizione della vendita. Tale condizione ricorre anche quando il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, purché la persona legata al venditore eserciti un controllo di fatto sull’attività produttiva, tale da garantire che l’importazione sia subordinata al versamento. Il controllo è inteso in accezione ampia: è sufficiente il potere di costrizione o di orientamento, di diritto o di fatto, sul produttore. Non è dirimente il controllo di mera qualità del prodotto, rilevando invece il controllo sullo svolgimento dell’attività produttiva. L’accertamento impone l’esame capillare del contratto di licenza, del codice di condotta e del contratto di vendita.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso, sulla base di un processo verbale di constatazione, un avviso di rettifica e un atto di irrogazione sanzioni relativi alle operazioni di importazione effettuate nel semestre luglio-dicembre 2011. L’Ufficio riteneva che i diritti di licenza versati dalla società importatrice al titolare del marchio dovessero essere inclusi nella base imponibile dichiarata in dogana.
La società importatrice aveva proposto due ricorsi, riuniti, accolti in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, escludendo che emergessero i ragionevoli elementi di prova di un potere di controllo, diretto o indiretto, sul produttore, come richiesto dalla circolare 21/D del 30 novembre 2012. La sentenza di secondo grado era stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere, con valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili. La questione non è nuova e il tema delle royalties è stato compiutamente affrontato anche alla luce della giurisprudenza unionale.
Quanto al merito, il ricorso è ammissibile e fondato. La Corte osserva che l’Agenzia non contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma assume che quei fatti e il contenuto degli accordi negoziali determinino l’applicazione della fattispecie astratta invocata: si tratta di vizio di sussunzione, sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Nel merito, la disciplina applicabile ratione temporis è il Reg. (CEE) n. 2913/1992 e il Reg. (CEE) n. 2454/1993. La Corte ricostruisce le tre condizioni cumulative per la rettifica, già individuate dalla Corte di giustizia UE, 9 marzo 2017, GE Healthcare: mancata inclusione nel prezzo, riferimento alle merci da valutare e pagamento come condizione della vendita. La nozione di condizione di vendita ricorre anche quando il rapporto di subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattuali che coinvolgono soggetti diversi dal venditore.
Il Collegio valorizza la nozione di controllo, richiamando l’ordinanza n. 28080 del 2019 e il documento TAXUD/800/2002, che conserva valore orientativo di soft law. Il controllo è assunto per la sua rilevanza anche di fatto ed è sufficiente il potere di orientamento sul soggetto controllato. Gli indicatori del Commento n. 11 — scelta del produttore, definizione delle caratteristiche delle merci, limitazioni alla produzione di beni concorrenti — costituiscono, nella loro combinazione, prova della condizione di vendita.
La Commissione tributaria regionale ha errato nel considerare atomisticamente i negozi e nel ritenere sufficiente l’autonomia della licenziataria, senza confrontarsi con le clausole contrattuali. Rileva, in particolare, che le facoltà di preservare il carattere distintivo del marchio e il suo valore commerciale offrono dimostrazione dell’esistenza di un potere di controllo del licenziante. Ciò che conta non è un controllo di mera qualità, ma il controllo sullo svolgimento dell’attività produttiva. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata in diversa composizione.
Nota della Redazione
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